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Articolo 5 Testo unico IVA

(D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633)

[Aggiornato al 10/08/2025]

Esercizio di arti e professioni

Dispositivo dell'art. 5 Testo unico IVA

Per esercizio di arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata delle attività stesse.

Non si considerano effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi inerenti ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché le prestazioni di lavoro effettuate dagli associati nell'ambito dei contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, rese da soggetti che non esercitano per professione abituale altre attività di lavoro autonomo. Non si considerano altresì effettuate nell'esercizio di arti e professioni le prestazioni di servizi derivanti dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349, nonché le prestazioni di vigilanza e custodia rese da guardie giurate di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952.

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Consulenze legali
relative all'articolo 5 Testo unico IVA

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

G. V. chiede
lunedì 02/02/2026
“Buon giorno. Leggo: "Secondo i chiarimenti ministeriali, la SCIA è obbligatoria:
per chi concede in locazione breve (ai sensi del D.L. 50/2017, contratti fino a 30 giorni) più di due appartamenti;
per chi concede in locazione per finalità turistiche più di due appartamenti, anche per periodi superiori ai 30 giorni.
L'obbligo riguarda quindi sia le locazioni brevi in senso stretto sia gli affitti turistici, al superamento della soglia dei due immobili." Nel caso in cui un soggetto lochi due appartamenti in locazione breve e "n" appartamenti a uso turistico: 1) ha quindi l'obbligo della SCIA e automaticamente anche l'obbligo di aprire partita IVA? (Se fosse così, sarebbe una bomba nucleare sul settore che sono riusciti a fine anno a far passare in sordina...) 2) In caso affermativo, il soggetto può dare in comodato d'uso gratuito gli "n" appartamenti ai figli, due per figlio, in modo che nessuno sia obbligato ad aprire partita IVA? parlo nella fattispecie di appartamenti di proprietà dei figli (in comproprietà) su cui per volontà testamentaria del defunto marito/padre l'usufrutto è andato in capo alla moglie/madre. Grazie per la risposta”
Consulenza legale i 04/02/2026
La questione deve essere affrontata tenendo distinto, sul piano concettuale e sistematico, il profilo amministrativo-autorizzatorio (SCIA) da quello tributario. L’obbligo IVA non nasce dalla SCIA in sé, ma dalla qualificazione fiscale dell’attività come esercizio d’impresa, qualificazione che l’ordinamento oggi tende a far discendere, in via presuntiva, dal numero di unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica da parte del medesimo soggetto.


Il dato normativo rilevante è che la disciplina delle locazioni brevi, introdotta dall’art. 4 del D.L. 50/2017, è strutturalmente limitata alle persone fisiche che operano al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa. Già in origine, dunque, il legislatore fiscale ha costruito il regime agevolato (cedolare secca, qualificazione come reddito fondiario o assimilato) come eccezione rispetto al reddito d’impresa, fondata sull’assenza di un’attività organizzata.
In tale impianto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la presenza di servizi aggiuntivi di tipo alberghiero o l’esistenza di un’organizzazione stabile fanno venir meno la riconducibilità del reddito alla locazione “privata”, con attrazione nell’alveo dell’attività imprenditoriale.


L’intervento più recente del legislatore e, soprattutto, i chiarimenti ministeriali, hanno tuttavia modificato l’angolo visuale: non è più solo la qualità dell’attività a rilevare, ma anche la sua dimensione quantitativa. La previsione secondo cui la concessione in locazione breve o per finalità turistiche di più di due unità immobiliari comporta l’obbligo di SCIA è espressamente ancorata all’idea che, oltre tale soglia, l’attività sia esercitata in forma imprenditoriale. La SCIA, quindi, non è la causa dell’imprenditorialità, ma ne è l’effetto sul piano amministrativo.


In ottica tributaria, il passaggio decisivo è che la soglia numerica opera come criterio presuntivo di qualificazione dell’attività, idoneo a far scattare il regime del reddito d’impresa. Ne consegue che, quando un soggetto – considerato unitariamente – destina alla locazione breve e/o turistica un numero di appartamenti superiore a due, l’attività tende a essere attratta fuori dal perimetro della locazione “privata” e dentro quello dell’impresa, con conseguente obbligo di apertura della partita IVA. Non si tratta, dunque, di una scelta opzionale né di un effetto riflesso della SCIA, ma del risultato di una riqualificazione fiscale ex lege, fondata su un parametro oggettivo.


In questa prospettiva, è corretto affermare che la soglia non opera per “immobile”, ma per soggetto che destina o gestisce gli immobili. È questo il vero baricentro interpretativo: ciò che rileva non è la mera titolarità formale dei diritti reali, ma l’individuazione del centro effettivo di imputazione dell’attività economica. Se un medesimo soggetto gestisce due appartamenti in locazione breve e ulteriori appartamenti in locazione per finalità turistiche, tali unità concorrono unitariamente al superamento della soglia, poiché espressione di un’unica attività di sfruttamento economico del patrimonio immobiliare.


Da tale impostazione discende anche la corretta lettura delle ipotesi di “spacchettamento” dell’attività mediante comodati gratuiti a familiari. Sul piano astratto, nulla impedisce che soggetti diversi – ciascuno titolare di un autonomo potere di gestione e di una propria posizione fiscale – concedano in locazione immobili distinti, restando ciascuno al di sotto della soglia numerica.
Tuttavia, sul piano tributario, ciò che assume rilievo decisivo è la sostanza economica dell’operazione. Qualora il comodato si risolva in una mera intestazione formale, mentre la gestione resta accentrata in capo a un unico soggetto (che decide prezzi, canali, condizioni, incassa i corrispettivi e sopporta il rischio economico), l’Amministrazione finanziaria è legittimata a disconoscere il frazionamento e a riqualificare l’attività come unitaria, con conseguente applicazione della presunzione di imprenditorialità.


Questo profilo è particolarmente sensibile nei casi in cui il soggetto che “coordina” l’attività coincide con l’usufruttuario degli immobili, poiché l’usufrutto attribuisce, per sua natura, il diritto di godere dei frutti civili e di disporne economicamente. In assenza di una reale e autonoma gestione da parte dei comodatari, il rischio di imputazione dell’attività in capo all’usufruttuario resta elevato, indipendentemente dalla frammentazione cartolare dei rapporti.

P. M. chiede
martedì 01/02/2022 - Marche
“Una persona fisica ha partecipato ad una vendita esecutiva all'incanto di un terreno edificabile di 48.000 mq. attratta dalla occasione di investimento. In sede di domanda ha dichiarato di non essere titolare di partita IVA.
E' risultata aggiudicataria ed è in fase di definitivo pagamento del prezzo per ottenere il decreto di trasferimento.
In sede di bando era precisato che la cessione era soggetta a IVA (circa € 75.000), che da privato non può recuperare.
Poiché il terreno sarà in seguito venduto, ma prima urbanizzato, soggetto a lavori di viabilità e poi frazionato, è evidente che la fattispecie evidenzia una attività di impresa, per cui la persona dovrà aprire una partita iva come impresa individuale e come tale gestire il tutto. Si chiede : non posso considerare l'attività di impresa iniziata con l'aggiudicazione, aprire la partita Iva e quindi chiedere al venditore di fatturarmi come impresa ?
D'altra parte non potevo aprirla se non ero almeno assegnataria finale del bene.”
Consulenza legale i 15/02/2022
Il quesito appare piuttosto generico. Non si comprende infatti come si intenda avviare l’impresa, se in forma societaria o in forma individuale.
Va in ogni caso precisato che l’apertura di partita iva non può essere retroattiva.
In effetti, la “Partita IVA” è regolamentata dal D.P.R. 633/72 che stabilisce:
“l’imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.
Di conseguenza, è necessario aprire la partita IVA quando viene esercitata un’attività di lavoro indipendente in modo abituale; più precisamente:
  1. coloro che svolgono un’attività di impresa (ad es. ditte individuali, artigiani, commercianti)
  2. coloro che esercitano un’attività di lavoro autonomo intellettuale (ad es. liberi professionisti, artisti)

Anche se la normativa non determina in modo esplicito “quando aprire la partita IVA“ per essere in regola con la propria attività, nell’art. 5 del DPR 633/72 stabilisce che:
Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche ovvero da parte di società semplici o di associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata delle attività stesse.

Da qui ne discende che l’obbligo di apertura partita IVA dipende dal carattere di abitualità o di occasionalità con cui viene svolta l’attività (art. 5 DPA 633/1972 DPR 633/72)

L’esercizio dell’attività per come sommariamente descritta sembrerebbe evidenziare un’attività in forma abituale che presuppone l’immediata apertura della partita iva. Dichiarare di aver esercitato un’attività d’impresa prima di aver aperto la partita iva, dunque al momento dell’aggiudicazione e dunque prima della formalizzazione in Agenzia delle Entrate, significherebbe dichiarare di aver esercitato attività in evasione d’imposta con tutte le conseguenze in termini sanzionatori previsti dalle leggi fiscali.

Va altresì aggiunto che il decreto di trasferimento non può essere emesso a favore di una persona diversa dall’offerente / aggiudicatario, a meno che non sia stata effettuata fin dall’inizio un’offerta per persona da nominare o non sia stata esercitata l’opzione di cui all’art. 590 bis c.p.c. da parte del creditore.

Il codice di procedura civile non prevede ipotesi diverse da quelle sopra indicate.

Cosicchè appare fondamentale comprendere se l’esercizio di impresa avverrà in forma individuale o in forma societaria.

Nel secondo caso vi sarebbe la nascita di un soggetto giuridico diverso dall’aggiudicatario, che vedrebbe dunque operante la preclusione relativa all’impossibilità di assegnazione del bene a soggetto diverso dall’aggiudicatario.

Nel primo caso, invece, il soggetto giuridico rimarrebbe identico, ma non sussistendo una norma che disciplini in maniera espressa l’ipotesi rappresentata, né giurisprudenza chiara sul punto, il suggerimento sarebbe quello di sottoporre il quesito agli organi della procedura, prima di effettuare qualsiasi tipo di versamento onde evitare eventuali decadenze dall’aggiudicazione.

Una possibile alternativa potrebbe essere quella di non versare il prezzo, determinare una decadenza dall’aggiudicazione e procedere poi, nel caso di nuova asta a formulare altra offerta non più quale persona fisica, ma come ente societario, accollandosi in tal caso però il rischio che una nuova asta trovi altri offerenti e nuovi aggiudicatari.