1. Non concorrono alla formazione del reddito:
- a) i proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta;
- b) i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;
- c) in caso di riduzione del capitale sociale mediante annullamento di azioni proprie, acquistate in attuazione della relativa deliberazione o precedentemente, la differenza positiva o negativa tra il costo delle azioni annullate e la corrispondente quota del patrimonio netto;
- d) i sopraprezzi di emissione delle azioni o quote e gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni o quote.