Corte cost. n. 377/1995
Non è fondata, in riferimento agli artt.
3 e
53 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli artt. 24 e 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'IRPEF), in relazione all'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), nella parte in cui dispongono che in presenza di solo reddito da terreni non può trovare applicazione l'accertamento sintetico, sollevata sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che non traggono il proprio reddito dalla sola coltivazione di terreni, e della configurazione di un presupposto di imposta non corrispondente alla effettiva capacita' contributiva. Invero, i redditi fondiari (ai sensi dell'art. 41, terzo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973 e dall'art. 31, primo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) sono in ogni caso determinati sulla base delle risultanze catastali, secondo una scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore, il quale ha adottato un criterio realistico e molto utile alla semplificazione ed alla rapidità dei procedimenti di accertamento dei redditi, nonché a prevenire un notevole contenzioso. Pertanto, quando sussistono elementi e circostanze di fatto certi che fondatamente attribuiscono al contribuente un reddito superiore a quello dichiarato, il quale però è, come quest'ultimo, esclusivamente di natura agraria, non può trovare applicazione l'istituto dell'accertamento sintetico, poiché il reddito fondiario rappresenta il reddito medio ordinario ritraibile dal terreno attraverso l'esercizio di attività agricole, che copre sia le annualità di maggiore produttività e redditività, sia quelle di crisi o di parziale infecondità. Ne deriva che il tenore di vita del contribuente sproporzionato rispetto al reddito dichiarato non può dar luogo ad ulteriori accertamenti, ove si tratti di reddito esclusivamente fondiario inerente a terreni (reddito dominicale e/o agrario) e questo sia stato correttamente quantificato (anche per le deduzioni) e non vi sia alcun elemento di prova dell'esistenza di altre o diverse fonti reddituali. L'accertamento sintetico diventa quindi legittimo quando la capacita' di spesa del contribuente manifesti invece il possesso di un reddito superiore a quello«effettivo»realmente conseguito nell'esercizio delle attività agricole e pertanto di un reddito diverso da quello denunciato.