1. La richiesta di registrazione degli atti scritti è presentata mediante modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate(1).
2. Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate, si applicano ove previsto le disposizioni di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 e, negli altri casi, i soggetti indicati all'articolo 10, comma 1, lettera b), presentano, oltre l'atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme. I funzionari indicati all'articolo 10, comma 1, lettera c), presentano unicamente l'originale dell'atto(1).
3. Nei casi diversi da quelli previsti al comma 2, l'atto da registrare è presentato all'ufficio dell'Agenzia delle entrate secondo le modalità, anche telematiche, definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia(1).
4. I soggetti indicati alla lettera d) dell'art. 10, devono presentare gli atti rinvenuti ai sensi della lettera a) dell'art. 15 e quelli di cui siano venuti legittimamente in possesso ai sensi della lettera h) dello stesso articolo.
5. Agli atti scritti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana eseguita da un perito iscritto presso il tribunale ed asseverata conforme con giuramento. In mancanza di periti traduttori iscritti presso il tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente la traduzione è effettuata da persona all'uopo incaricata dal presidente del tribunale(1).
6. La disposizione del comma 5 non si applica agli atti che, con l'osservanza delle norme sulla competenza, vengono presentati agli uffici compresi nei territori dello Stato nei quali è ammesso, per legge, l'uso della lingua straniera adoperata nella redazione dell'atto.
7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di documenti che costituiscono parte integrante dell'atto di frazionamenti, planimetrie, disegni, fotografie e simili ovvero di atti non soggetti a registrazione.