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Articolo 52 quinquies Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

(D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327)

[Aggiornato al 10/12/2023]

Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali

Dispositivo dell'art. 52 quinquies Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell'energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all'articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall'articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all'articolo 52 quater, comma 6.

2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall'Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici e dei piani di gestione e tutela del territorio comunque denominati. L'autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi nonché paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell'autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell'opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. I soggetti titolari o gestori di beni demaniali, di aree demaniali marittime e lacuali, fiumi, torrenti, canali, miniere e foreste demaniali, strade pubbliche, aeroporti, ferrovie, funicolari, teleferiche, e impianti similari, linee di telecomunicazione di pubblico servizio, linee elettriche, che siano interessati dal passaggio di gasdotti della rete nazionale di trasporto o da gasdotti di importazione di gas dall'estero, partecipano al procedimento di autorizzazione alla costruzione e in tale ambito sono tenuti ad indicare le modalità di attraversamento degli impianti ed aree interferenti. Qualora tali modalità non siano indicate entro i termini di conclusione del procedimento, il soggetto richiedente l'autorizzazione alla costruzione dei gasdotti entro i successivi trenta giorni propone direttamente ai soggetti sopra indicati le modalità di attraversamento, che, trascorsi ulteriori trenta giorni senza osservazioni, si intendono comunque assentite definitivamente e approvate con il decreto di autorizzazione alla costruzione. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l'approvazione del progetto definitivo e determina l'inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.

2.1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 9-bis, ai fini della realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 del presente articolo, l'autorità espropriante, nei casi in cui l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza ovvero qualora sussistano particolari ragioni di natura tecnica ovvero operativa, può delegare, in tutto o in parte, al soggetto proponente l'esercizio dei poteri espropriativi, determinando con chiarezza l'ambito della delega nell'atto di affidamento, i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento di espropriazione. A tale scopo, i soggetti cui sono delegati i poteri espropriativi possono avvalersi delle società controllate nonché di società di servizi ai fini delle attività preparatorie(1).

2-bis. Nel caso in cui, per le infrastrutture energetiche lineari, venga determinato, nell'ambito della procedura di VIA, che debba svolgersi anche la verifica preventiva dell'interesse archeologico disciplinata dall'articolo 25 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il proponente presenta il piano per l'espletamento delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 8 del medesimo articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale verifica preventiva è realizzata a integrazione della progettazione preliminare e viene completata con la redazione della relazione archeologica definitiva di cui al citato articolo 25, comma 9; ai sensi del comma 9 dell'articolo 25 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la procedura si conclude con l'approvazione del soprintendente di settore territorialmente competente entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla data in cui il soggetto proponente ha comunicato gli esiti delle attività svolte in attuazione del piano(2).

2-ter. Fermi restando i vincoli di esercizio e il rispetto della normativa ambientale e paesaggistica, sono sottoposti al regime di denuncia di inizio attività i rifacimenti di metanodotti esistenti, necessari per ragioni di obsolescenza, che siano effettuati sul medesimo tracciato, nonché le relative dismissioni dei tratti esistenti. Tenuto conto dei vincoli della normativa tecnica vigente, sono altresì realizzabili tramite regime di denuncia di inizio attività anche i rifacimenti di metanodotti che, restando all'interno della relativa fascia di servitù, si discostino dal tracciato esistente(2).

3. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22 bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all'articolo 52 novies, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del beneficiario dell'espropriazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l'infrastruttura lineare energetica è realizzata.

5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l'atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d'intesa con le Regioni interessate, previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il parere si intende acquisito.

6. In caso di mancata definizione dell'intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell'autorizzazione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d'intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell'opera e dell'eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l'opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 52 quater, commi 2, 4 e 6.

Note

(1) Il comma 2.1 è stato inserito dall'art. 3-sexies, comma 3 del D.L. 29 maggio 2023, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2023, n. 95.
(2) I commi 2-bis e 2-ter sono stati inseriti dall'art. 60, comma 4, lettera c) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

Massime relative all'art. 52 quinquies Testo unico sulle espropriazioni per pubblica utilità

Corte cost. n. 249/2016

È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 4, della L. n. 239 del 2004 e all'art. 52-quinquies del D.RR. n. 327 del 2001 - l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 13 del 2015, nella parte in cui introduce l'art. 1.2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2008. La disposizione censurata dal Governo, consentendo la localizzazione, mediante intesa, delle centrali di spinta del gas funzionali ai metanodotti nelle sole zone industriali dove l'impatto ambientale e il rischio sismico sono minori, si pone in contrasto con i principi fondamentali che dettano le condizioni e i requisiti necessari allo scopo di non ostacolare la localizzazione e realizzazione di impianti di interesse nazionale relativi alla rete degli oleodotti e dei gasdotti nonché dei connessi impianti di compressione a gas. Tali principi riconoscono agli organi statali un ruolo fondamentale nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, in ragione di esigenze di carattere unitario tanto più valevoli di fronte al rischio sismico, e individuano nell'intesa (espressamente prevista dal citato art. 52-quinquies) lo strumento di leale collaborazione ai fini della composizione della pluralità di interessi coinvolti. Proprio la centralità dell'intesa esclude la legittimità di misure unilaterali che, come il divieto di localizzazione in zone diverse da quelle individuate dalla Regione, impediscano a priori il suo raggiungimento. Le disposizioni di leggi regionali relative alla localizzazione e alla realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche, anche se collocate in zone sismiche, vanno ricondotte alla competenza legislativa concorrente nelle materie "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e "governo del territorio", rientranti nel terzo comma dell'art. 117 Cost., dovendo escludersi che possano essere ricondotte alle competenze esclusive di cui all'art. 117, comma secondo, lettere h), m) ed s), Cost. Secondo un principio fissato dalla giurisprudenza costituzionale, in linea generale è precluso alla legge regionale ostacolare gli obiettivi sottesi ad interessi ascrivibili alla sfera dei principi individuati dal legislatore statale, mentre, nello stesso tempo, lo Stato è tenuto a preservare uno spazio alle scelte normative dì pertinenza regionale, che può essere negato soltanto nel caso in cui esse generino l'impossibilità, o comunque l'estrema ed oggettiva difficoltà, a conseguire i predetti obiettivi.

Corte cost. n. 154/2016

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., l'art. 29 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4, che regola il procedimento per il rilascio dell'intesa o per il suo diniego, nella parte in cui stabilisce che la Regione debba concluderlo nel termine di novanta giorni dalla richiesta e che, entro sessanta giorni, debba ottenere il parere degli enti locali, limitatamente alle intese in materia di energia. La norma, nell'escludere dal suo ambito di applicazione i procedimenti relativi alle intese in materia di sanità e protezione civile, conferma implicitamente di applicarsi a quelle in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Poiché, con riferimento all'energia, la disciplina di tutte le forme collaborative e dell'intesa stessa spetta in via esclusiva al legislatore statale anche quando la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, la norma regionale nel fissare un termine diverso da quello nazionale, sia per l'acquisizione del parere degli enti locali, che per il rilascio o il diniego dell'intesa, determina unilateralmente le forme e i modi della collaborazione, violando i principi fondamentali della materia, contenuti nell'art. 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. (Risultano assorbite le altre censure dedotte).

Corte cost. n. 110/2016

È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, 2° comma, lett. a) e c bis), D.L. 12 settembre 2014 n. 133, convertito, con modificazioni, in L. 11 novembre 2014 n. 164, nella parte in cui richiederebbe la necessaria intesa con la regione interessata solo per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle "infrastrutture lineari energetiche" di cui all'art. 52-quinquies D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, mentre l'intesa non sarebbe richiesta per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, per le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e per le relative opere connesse, in riferimento agli artt. 3, 117 e 118 Cost. Corte cost., 20 maggio 2016, n. 110. Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, lett. a) e c-bis), del D.L. n. 133 del 2014, (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. n. 164 del 2014), impugnate dalle Regioni Marche e Puglia in riferimento agli artt. 3, 117, terzo comma, e 118, primo comma, Cost., in quanto non richiederebbe la necessaria intesa con le Regioni interessate per la realizzazione e messa in esercizio dei gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero non sarebbe necessaria l'intesa con le Regioni interessate. La tesi delle ricorrenti è che - a seguito delle modifiche introdotte dalla disposizione impugnata nell'art. 52-quinquies del D.P.R. n. 327 del 2001 - il raggiungimento dell'intesa con la Regione interessata, previsto dal comma 5 dell'art. da ultimo citato per adottare l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione, non sarebbe più richiesto per i gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, ma solo per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture lineari energetiche di cui al precedente comma 2. Al contrario, tale lettura - fondata su disarmonie letterali indotte dalla successione cronologica, non coordinata, delle varie disposizioni legislative intervenute nella materia - poggia su un presupposto interpretativo non corretto, che trascura una serie di elementi sistematici di rilievo. Un'interpretazione sistematica induce a ritenere che la cosiddetta intesa "forte" ai fini della localizzazione e realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche sia il modulo procedimentale necessario per assicurare l'adeguata partecipazione delle Regioni allo svolgimento di procedimenti incidenti su una molteplicità di loro competenze. Inoltre, la stessa natura delle cose suggerisce che anche i gasdotti di approvvigionamento o di importazione di gas dall'estero sono da considerare infrastrutture lineari energetiche. Essendo da considerare tali, ai gasdotti in questione è pienamente applicabile il disposto del citato art. 52-quinquies, comma 5, che prevede che l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di ogni infrastruttura lineare energetica sia adottato d'intesa con le Regioni.

Corte cost. n. 119/2014

È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost., l'art. 2 della legge della Regione Abruzzo 7 giugno 2013, n. 14 che consente la localizzazione e la realizzazione di centrali di compressione a gas al di fuori delle aree sismiche classificate di prima categoria, previo studio particolareggiato della risposta sismica locale. La normativa impugnata, in coerenza con precedenti decisioni della Corte, va ricondotta sia all'ambito materiale relativo "alla competenza legislativa concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" sia a quello relativa al "governo del territorio", materie entrambe riconducibili alla potestà legislativa concorrente. Da tale inquadramento deriva il contrasto della disposizione censurata con gli evocati parametri interposti di cui agli artt. 1, comma 7, lett. g) e comma 8, lett. b), n. 2), della L. n. 239 del 2004 e 52-quinquies del D.P.R. n. 327 del 2001 che, nel disciplinare il procedimento di localizzazione e realizzazione dei gasdotti e degli impianti di compressione a gas, riservano la relativa disciplina al legislatore, riconoscendo un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico. Infatti, da un lato la normativa impugnata produce l'effetto di limitare la realizzazione di impianti di interesse nazionale in determinate aree del territorio regionale; dall'altro, subordinando la localizzazione delle centrali di compressione a gas alla realizzazione del previo studio particolareggiato, interferisce illegittimamente con il procedimento di localizzazione e realizzazione degli impianti di interesse nazionale, ponendo un ulteriore aggravamento procedurale. Inoltre - posto che in materia di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" le norme statali ispirate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, volte a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione entro un termine definito del procedimento autorizzativo, devono essere qualificate come principi fondamentali della materia - spetta soltanto al legislatore statale dettare norme di principio volte a contemperare l'indispensabile coinvolgimento dei diversi livelli territoriali di governo con le ricordate ragionevoli esigenze di semplificazione amministrativa e di certezza circa la conclusione dei procedimenti. (Rimangono assorbiti gli ulteriori profili di censura) - Sulla necessità di fare riferimento all'oggetto e alla disciplina stabilita dalla disposizione censurata per identificare la materia nella quale essa si colloca, tenendo conto della sua ratio e tralasciando gli aspetti marginali e gli effetti riflessi, così da identificare correttamente e compiutamente anche l'interesse tutelato, vedi, ex plurimis, sentenze nn. 300/2011, 430/2007 e 165/2007. - Sulla riconducibilità alla competenza legislativa concorrente della "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di disposizioni regionali relative alla localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche, ancorché collocate in zone sismiche, vedi, ex plurimis, sentenze nn. 182/2013, 117/2013 e 383/2005. - Sulla riconducibilità alla competenza legislativa concorrente del "governo del territorio" di disposizioni regionali relative alla localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche, ancorché collocate in zone sismiche, vedi, ex multis, sentenze nn. 64/2013, 201/2012 e 254/2010. - Sulla necessità di riconoscere in materia di localizzazione e realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche un ruolo fondamentale agli organi statali nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, a fronte di esigenze di carattere unitario, tanto più valevoli di fronte al rischio sismico, vedi le sentenze nn. 182/2013, 124/2010, 282/2009 e 383/2005. - Sulla necessità, per giudicare la legittimità costituzionale della normativa impugnata, di considerarne la conformità non soltanto rispetto all'art. 117 Cost., ma anche all'art. 118 Cost. e al principio di leale collaborazione, vedi, tra le tante, le sentenze nn. 331/2010 e 6/2004. - Sulla qualificazione come principi fondamentali della materia delle norme statali ispirate alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità, volte a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, la conclusione, entro un termine definito, del procedimento autorizzativo, vedi, ex plurimis, sentenze nn. 282/2009, 364/2006 e 336/2005.

Corte cost. n. 182/2013

Sono altresì costituzionalmente illegittimi i c. 2 e 3 dell'art. 3 della L.R. n. 28 del 2012, Abruzzo, in quanto il legislatore regionale nega l'intesa in modo automatico, prescindendo dalle concrete e differenziate valutazioni da compiere caso per caso, e impone il ricorso generalizzato e sistematico alla procedura aggravata, prevista dal comma 6 dell'art. 52-quinquies, D.P.R. n. 327 del 2001 soltanto in caso di mancato conseguimento dell'intesa. Così disponendo, le norme regionali impugnate determinano una procedura di cooperazione - segnata dalla prevalente volontà di una parte - distinta dall'intesa, individuata invece in via ordinaria dal legislatore statale quale presupposto necessario ai fini del contemperamento degli interessi dei diversi livelli territoriali di governo, e conseguentemente violano l'art. 117, c. 3, Cost., nonché il principio di leale collaborazione. Al riguardo, anche in specifico riferimento alla materia di potestà concorrente "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia", è stato costantemente affermato che "la previsione dell'intesa, imposta dal principio di leale collaborazione, implica che non sia legittima una norma contenente una "drastica previsione" della decisività della volontà di una sola parte, in caso di dissenso", ma che siano invece necessarie "idonee procedure per consentire reiterate trattative volte a superare le divergenze", come presupposto fondamentale di realizzazione del principio di leale collaborazione. Le norme impugnate, inoltre, determinando un irragionevole pregiudiziale irrigidimento della posizione della Regione nella trattativa, producono, tra l'altro, l'effetto paradossale di precludere qualsiasi potere di negoziazione al Presidente della Giunta regionale, comunque costretto a negare a priori l'intesa, anche in caso di convergenza tra interesse statale e interesse regionale nella localizzazione e realizzazione dei menzionati impianti.

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