(massima n. 1)
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, comma terzo, Cost., l'art. 29 della legge della Regione Basilicata 27 gennaio 2015, n. 4, che regola il procedimento per il rilascio dell'intesa o per il suo diniego, nella parte in cui stabilisce che la Regione debba concluderlo nel termine di novanta giorni dalla richiesta e che, entro sessanta giorni, debba ottenere il parere degli enti locali, limitatamente alle intese in materia di energia. La norma, nell'escludere dal suo ambito di applicazione i procedimenti relativi alle intese in materia di sanità e protezione civile, conferma implicitamente di applicarsi a quelle in materia di produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia. Poiché, con riferimento all'energia, la disciplina di tutte le forme collaborative e dell'intesa stessa spetta in via esclusiva al legislatore statale anche quando la legge nazionale si debba limitare ai principi fondamentali, la norma regionale nel fissare un termine diverso da quello nazionale, sia per l'acquisizione del parere degli enti locali, che per il rilascio o il diniego dell'intesa, determina unilateralmente le forme e i modi della collaborazione, violando i principi fondamentali della materia, contenuti nell'art. 52-quinquies del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. (Risultano assorbite le altre censure dedotte).