(massima n. 1)
È dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all'art. 1, comma 4, della L. n. 239 del 2004 e all'art. 52-quinquies del D.RR. n. 327 del 2001 - l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo n. 13 del 2015, nella parte in cui introduce l'art. 1.2, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 2 del 2008. La disposizione censurata dal Governo, consentendo la localizzazione, mediante intesa, delle centrali di spinta del gas funzionali ai metanodotti nelle sole zone industriali dove l'impatto ambientale e il rischio sismico sono minori, si pone in contrasto con i principi fondamentali che dettano le condizioni e i requisiti necessari allo scopo di non ostacolare la localizzazione e realizzazione di impianti di interesse nazionale relativi alla rete degli oleodotti e dei gasdotti nonché dei connessi impianti di compressione a gas. Tali principi riconoscono agli organi statali un ruolo fondamentale nell'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative, in ragione di esigenze di carattere unitario tanto più valevoli di fronte al rischio sismico, e individuano nell'intesa (espressamente prevista dal citato art. 52-quinquies) lo strumento di leale collaborazione ai fini della composizione della pluralità di interessi coinvolti. Proprio la centralità dell'intesa esclude la legittimità di misure unilaterali che, come il divieto di localizzazione in zone diverse da quelle individuate dalla Regione, impediscano a priori il suo raggiungimento. Le disposizioni di leggi regionali relative alla localizzazione e alla realizzazione di impianti e centrali per lo svolgimento delle attività energetiche, anche se collocate in zone sismiche, vanno ricondotte alla competenza legislativa concorrente nelle materie "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" e "governo del territorio", rientranti nel terzo comma dell'art. 117 Cost., dovendo escludersi che possano essere ricondotte alle competenze esclusive di cui all'art. 117, comma secondo, lettere h), m) ed s), Cost. Secondo un principio fissato dalla giurisprudenza costituzionale, in linea generale è precluso alla legge regionale ostacolare gli obiettivi sottesi ad interessi ascrivibili alla sfera dei principi individuati dal legislatore statale, mentre, nello stesso tempo, lo Stato è tenuto a preservare uno spazio alle scelte normative dì pertinenza regionale, che può essere negato soltanto nel caso in cui esse generino l'impossibilità, o comunque l'estrema ed oggettiva difficoltà, a conseguire i predetti obiettivi.