(massima n. 1)
In tema d'indennitą di espropriazione, la regola stabilita nell'art. 35 L. n. 865 del 1971, secondo la quale le aree comprese nei piani approvati a norma della L. n. 167 del 1962 sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi e l'eventuale delega ad enti od istituti incaricati dell'attuazione dei programmi di acquisizione delle stesse, in nome e per conto dei Comuni, non muta il soggetto attivo del rapporto espropriativo (con la conseguenza che unico legittimato passivo nel giudizio di opposizione alla stima resta il Comune), non trova applicazione nel caso in cui le aree in questione siano state assegnate a cooperative ed acquisite, per finalitą di edilizia economica e popolare, in epoca anteriore all'entrata in vigore della L. n. 865 del 1971, essendo, in questa ipotesi, espressamente prevista dall'art. 36 L. n. 865 cit. l'inapplicabilitą del precedente art. 35 e la conseguente legittimazione passiva delle cooperative esproprianti nei giudizi di opposizione alla stima.