(massima n. 1)
Lo svolgimento dell'espropriazione nei confronti del proprietario catastale e la mancata notifica del decreto di esproprio al proprietario effettivo comportano soltanto che quest'ultimo non sia soggetto al termine di decadenza per l'opposizione alla stima (venendone impedito, così, il decorso), ma non costituiscono motivo di carenza del potere espropriativo che legittimi il proprietario stesso ad invocare l'illiceità dell'occupazione del fondo, alfine di ottenere il risarcimento del danno corrispondente al valore del bene, producendosi viceversa l'effetto traslativo della proprietà alla mano pubblica alla data della pronuncia del decreto anzidetto, indipendentemente dalla successiva notificazione del provvedimento la quale, rispetto al decreto medesimo, avente natura di atto non recettizio, non è né elemento integrativo, né requisito di validità, né condizione di efficacia, avendo solo la funzione di far appunto decorrere il termine di opposizione alla stima. Di conseguenza, la mancanza della notifica non impedisce che il proprietario effettivo, nel termine di prescrizione decennale dalla effettiva conoscenza della pronuncia dell'indicato decreto possa autonomamente agire per la determinazione dell'indennità afferente alla proprietà acquisita e successivamente espropriata.