La norma in commento regola gli effetti sull’
azione penale dell’istanza di accertamento di conformità da parte del privato ai sensi dell’art.
36 del Testo Unico, che consente la sanatoria degli abusi edilizi in presenza del requisito dalla
doppia conformità dell’opera alle norme edilizie-urbanistiche
sia al momento della realizzazione, sia al momento di presentazione dell’istanza.
Qualora venga avviato tale
procedimento di sanatoria ad iniziativa del privato (non è ammessa, invece, un’iniziativa d’ufficio da parte della P.A.), si impone la sospensione dell’azione penale relativa all’abuso edilizio e l’eventuale provvedimento favorevole estingue il reato.
In proposito, si sottolinea che, ai sensi dell’art.
60 c.p.p., l’azione penale inizia con la formulazione dell’imputazione dopo la conclusione delle
indagini preliminari, con la conseguenza che la sospensione in discorso non può essere invocata nella fase delle indagini che ne precedono l’esercizio.
La giurisprudenza si è da tempo occupata di fissare i limiti temporali e sostanziali di applicabilità dell’articolo in commento, stabilendo
in primo luogo che la sospensione debba essere oggetto di espressa richiesta da parte dell'
imputato e che essa sia limitata a soli sessanta giorni decorrenti dalla domanda di accertamento di conformità.
Infatti, la sospensione in discorso opera solo in riferimento al procedimento amministrativo di sanatoria e non all’eventuale giudizio instaurato davanti al Giudice Amministrativo al fine di contestare la legittimità di un eventuale provvedimento negativo o del silenzio rigetto formato ai sensi dell’art. 36 del Testo Unico.
In secondo luogo, secondo un’opinione giurisprudenziale consolidata, il rilascio del tiolo abilitativo in sanatoria costituisce una causa estintiva del reato solo nella fase di cognizione, mentre il conseguimento di tale titolo dopo una sentenza penale di condanna non produce alcun effetto estintivo e non impedisce il
passaggio in giudicato della decisione che accerta la responsabilità penale dell’imputato.
In terzo luogo, il conseguimento dell’accertamento di conformità comporta l'estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche in senso stretto, con esclusione dei reati previsti dallo stesso Testo Unico o da altre fonti normative concernenti la materia ambientale, antisismica, le opere in conglomerato cementizio e le barriere architettoniche.
Visti gli effetti che l'accertamento di conformità esplica sulla giurisdizione penale, si ritiene che il Giudice investito dell’accertamento della fattispecie di reato possa rivalutare la sussistenza dei presupposti della legittimità della sanatoria concessa al privato e, in caso tali presupposti manchino, emettere comunque una sentenza di condanna.