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Articolo 5 Testo unico edilizia

(D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380)

[Aggiornato al 10/10/2024]

Sportello unico per l'edilizia

Dispositivo dell'art. 5 Testo unico edilizia

1. Le amministrazioni comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo V, titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia, che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso o di segnalazione certificata di inizio attività.

1-bis. Lo sportello unico per l'edilizia costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l'intervento edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte. Acquisisce altresì presso le amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

1-ter. Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dallo sportello unico per l'edilizia; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

2. Tale ufficio provvede in particolare:

  1. a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  2. b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni utili disponibili;
  3. c) all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali di attuazione;
  4. d) al rilascio dei permessi di costruire nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio;
  5. e) alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico.

3. Lo sportello unico per l'edilizia acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare:

  1. [a) il parere dell'azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere sostituito da una dichiarazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;](2)
  2. b) il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio;
  3. c) le autorizzazioni e le certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 62 e 94;
  4. d) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all'articolo 333 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  5. e) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
  6. f) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
  7. g) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi del medesimo codice;
  8. h) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
  9. i) il parere dell'autorità competente in materia di assetti e vincoli idrogeologici;
  10. l) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
  11. m) il nulla osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di aree naturali protette.

3-bis. Restano ferme le disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

4. [L'ufficio cura altresì, gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:

  1. a) le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
  2. b) l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui all’ articolo 333 del codice dell’ordinamento militare;
  3. c) l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
  4. d) l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice della navigazione;
  5. e) gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
  6. f) il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo;
  7. g) il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
  8. h) gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali;
  9. i) il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.](1)

4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell'articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Note

(1) Comma abrogato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
(2) Lettera soppressa dal D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222.

Spiegazione dell'art. 5 Testo unico edilizia

Con l’articolo in esame è stato istituito lo Sportello Unico per l’Edilizia, che costituisce uno degli strumenti mediante il quale il Legislatore ha inteso perseguire gli obiettivi di concentrazione e semplificazione dell’azione amministrativa, in linea con i principi di efficienza, efficacia, economicità e buon andamento (art. 97 Cost.), sulla falsariga di quanto fatto con lo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.).

Lo Sportello Unico, quindi, è da considerare il punto di riferimento per il cittadino per quanto riguarda le pratiche edilizie, evitandogli di avviare molteplici procedimenti amministrativi davanti a diverse Autorità.

In particolare, tutti gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio vengono acquisiti dal S.U.E., che funge quindi da elemento di raccordo tra le Amministrazioni a vario titolo interessate ed è pure l’unico organo a curare le comunicazioni nei confronti del privato che abbia fatto istanza di rilascio del titolo abilitativo.

Massime relative all'art. 5 Testo unico edilizia

Cons. Stato n. 310/2019

Se è vero che l'Amministrazione comunale, nel corso dell'istruttoria sul rilascio della concessione edilizia, deve verificare che esista il titolo per intervenire sull'immobile per il quale è chiesta la concessione edilizia, benché la concessione sia sempre rilasciata facendo salvi i diritti dei terzi, è anche vero, però, che deve escludersi un obbligo del Comune di effettuare complessi accertamenti diretti a ricostruire tutte le vicende riguardanti la titolarità dell'immobile, o di verificare l'inesistenza di servitù o altri vincoli reali che potrebbero limitare l'attività edificatoria dell'immobile, atteso che la concessione edilizia è un atto amministrativo che rende semplicemente legittima l'attività edilizia nell'ordinamento pubblicistico, e regola solo il rapporto che, in relazione a quell'attività, si pone in essere tra l'autorità amministrativa che lo emette ed il soggetto a favore del quale è emesso, ma non attribuisce a favore di tale soggetto diritti soggettivi conseguenti all'attività stessa, la cui titolarità deve essere sempre verificata alla stregua della disciplina fissata dal diritto comune.

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D. B. chiede
martedì 24/01/2023 - Lombardia
“Per quanto concerne il deposito dell’Allegato B, al fine dell’ottenimento dei benefici fiscali derivanti dal Sismabonus, la normativa dice:

Art. 3 comma 3 DM MIT 58/2017
"Conformemente alle disposizioni regionali, il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione di cui al comma 2, devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, per i successivi adempimenti, tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.”

La consuetudine che si è instaurata è quella di chiedere al progettista strutturale di depositare l’Allegato B con la denuncia delle strutture (o deposito sismico), prima dell’inizio dei lavori.
Questo modus operandi è corretto, oppure il modulo in questione deve essere presentato dal progettista architettonico insieme al titolo abilitativo dell’opera (SCIA, PDC o CILAS)?

Attendo un Vostro riscontro.

Grazie”
Consulenza legale i 26/01/2023
L’art. 3 del D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - MIT n. 58 del 2017, nella sua versione originaria, consentiva di presentare l’asseverazione di cui all’Allegato B solo contestualmente alla presentazione della SCIA. In assenza di tale Allegato era certo, quindi, che non sarebbe stato possibile accedere ai bonus previsti dalla normativa

Successivamente, però, la norma di legge è stata modificata, da ultimo con il D.M. MIT n. 24 del 9 gennaio 2020, ed oggi sono espressamente previsti due distinti momenti in cui è possibile provvedere al deposito dell’Allegato B ossia i) al momento della presentazione della SCIA, dell’Istanza di Permesso di Costruire o della CILAS e comunque ii) prima dell’inizio lavori.

Dalla lettura della disposizione attualmente vigente si apre la possibilità che, come da lei riferito, appare quella più seguita, di presentare il predetto Allegato B non contestualmente alla pratica edilizia ma prima dell’inizio dei lavori.

In risposta al suo quesito, si può dunque affermare che la prassi sopra indicata appare legittima in quanto astrattamente riconducibile nell’art. 3 del predetto decreto che indica quale termine ultimo per la presentazione dell’asseverazione proprio quello dell’inizio dei lavori.

È opportuno precisare che in una risposta ad un interpello (n. 240) presentato all’Agenzia delle Entrate è stato chiarito che la disposizione, come modificata nel 2020, tuttavia, si applica con riferimento ai titoli abilitativi richiesti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto modificativo e, pertanto, dal 16 gennaio 2020.


G. D. chiede
martedì 18/01/2022 - Friuli-Venezia
“L'art. 2 comma 7, della L. 241/1990, in sostanza, prevede che le PP.AA. acquisiscano dal richiedente le sole informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Questo vale anche per i progetti a firma di professionisti abilitati? In altre parole posso presentare domanda di autorizzazione a una P.A. fornendo unicamente gli estremi, ad esempio, del permesso di costruire rilasciato dal Comune? Sarà poi onere dell'Ufficio che procede l'acquisire gli elaborati progettuali? E se poi non dovessero essere valutati congrui? Mi sospendono il termine del procedimento?”
Consulenza legale i 25/01/2022
Le norme relative alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, che si applicano in generale a tutte le Pubbliche Amministrazioni (compresi ovviamente anche i Comuni), vanno lette dal punto di vista della tutela del cittadino, che dovrebbe essere sollevato dal peso di adempimenti burocratici inutili e dalla possibilità che l’Amministrazione accumuli ritardi o addirittura rimanga inerte nella gestione delle pratiche.
Anche l’art. 2, comma 7, L. n. 241/1990 va inquadrato nella stessa cornice, con la conseguenza che la possibilità di una sospensione del procedimento ivi prevista non è una “punizione” per il privato, ma un limite posto alla P.A. al fine di evitare il prolungamento eccessivo del procedimento a seguito di reiterate richieste di certificazioni al cittadino.

Tanto chiarito, si nota che la norma in questione non sembra essere del tutto pertinente alla fattispecie in esame, posto che –come correttamente colto nel quesito- essa si riferisce a stati, qualità personali e fatti (ad es. residenza, stato civile, reddito, titoli di studio e simili) (artt. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000), che sono cosa diversa dalla documentazione tecnica presentata con l’istanza di permesso di costruire.
Sembra più corretto, invece, il richiamo ai poteri di accertamento d’ufficio attribuiti alla P.A. (enunciato tra l’altro nell’art. 43, D.P.R. n. 445/2000) ed al cosiddetto “soccorso istruttorio”.
La portata di questi principi generali è stata ben riassunta come segue in una recente pronuncia del TAR Milano resa proprio in materia edilizia, che ha sottolineato che “Dall'obbligo di rendere conoscibili ai cittadini gli adempimenti necessari per ottenere i provvedimenti e le prestazioni di competenza dell'Amministrazione, al soccorso istruttorio, all'obbligo di acquisire d'ufficio i documenti in possesso dell'Amministrazione, fino al divieto di aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, si desume che grava sull'Amministrazione un preciso obbligo di assistenza ai privati nello svolgimento della loro attività amministrativa, in quanto l'Amministrazione è il soggetto che professionalmente conosce e produce le norme di azione che si applicano anche ai terzi e quindi deve mettere a disposizione tale conoscenza. A tale obbligo di assistenza si connette poi il dovere del privato di dichiarare tutti gli elementi a sua conoscenza che sono necessari all'amministrazione per svolgere la sua funzione” (T.A.R. Milano, sez. II, 30 luglio 2020, n. 1470).

Il riferimento a tali regole dovrebbe essere sufficiente a superare i dubbi sollevati nel quesito, ma va ricordato che esiste anche un ulteriore strumento di semplificazione che potrebbe venire in aiuto, ossia lo sportello unico per l’edilizia (art. 5 T.U. Edilizia).
Si tratta di un ufficio istituito al fine di accentrare tutti gli adempimenti necessari a istruire le pratiche edilizie e che è competente, tra l’altro, ad acquisire presso le amministrazioni competenti gli atti di assenso, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, dell'assetto idrogeologico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
È consigliabile, quindi, rivolgersi in primo luogo al SUE, che provvederà alla corretta acquisizione dell’atto di assenso dall’autorità che si occupa del vincolo in discorso.