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Articolo 125 ter Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 23/01/2026]

Recesso del consumatore

Dispositivo dell'art. 125 ter Testo unico bancario

1. Il consumatore può recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125 bis, comma 1(1)(2).

1-bis. Qualora il consumatore non abbia ricevuto le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 125-bis, comma 1, il periodo di recesso scade in ogni caso dodici mesi e quattordici giorni dopo la conclusione del contratto di credito(2).

1-ter. Il comma 1-bis non si applica se il consumatore non è stato informato dell'esistenza del diritto di recesso e dei termini e delle condizioni per esercitarlo in conformità a quanto previsto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1(2).

1-quater. Nel caso di un contratto di credito collegato per l'acquisto di beni in forza del quale al consumatore sia assicurato un rimborso completo entro un determinato periodo di tempo superiore a quattordici giorni di calendario, a fronte della restituzione dei beni, il diritto di recesso dal contratto di credito è esercitabile entro tale più ampio periodo(2).

2. Il consumatore che recede:

  1. a) ne dà comunicazione al finanziatore inviandogli, prima della scadenza del termine previsto dal comma 1, una comunicazione su supporto cartaceo o altro supporto durevole, scelto dal consumatore e specificato nel contratto di credito, conformemente a quanto indicato nel contratto ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di contratti a distanza conclusi mediante un'interfaccia online, si applica l'articolo 54 bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206(1)(2);
  2. b) se il contratto ha avuto esecuzione in tutto o in parte, entro trenta giorni dall'invio della comunicazione prevista dalla lettera a), restituisce il capitale e paga gli interessi maturati fino al momento della restituzione, calcolati secondo quanto stabilito dal contratto. Inoltre, rimborsa al finanziatore le somme non ripetibili da questo corrisposte alla pubblica amministrazione.

3. Il finanziatore non può pretendere somme ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 2, lettera b).

4. Il recesso disciplinato dal presente articolo si estende automaticamente, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore, ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore. L'esistenza dell'accordo è presunta. È ammessa, da parte del terzo, la prova contraria.

5. [COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2025, N. 212(1)](2)

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 125-ter, commi 1, 2, lettera a) e l'abrogazione del comma 5. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le modifiche apportate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 19 giugno 2026 e ai contratti conclusi successivamente a tale data".
(2) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera m)) la modifica dell'art. 125-ter, commi 1 e 2, lettera a) l'introduzione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 125-ter e l'abrogazione del comma 5 dell'art. 125-ter. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, i finanziatori e gli intermediari del credito si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 20 novembre 2026 ovvero, se successivo, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia. Ai contratti di credito ai consumatori stipulati prima della scadenza di tale termine continuano ad applicarsi le pertinenti disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, e le relative disposizioni di attuazione emanate dalle autorità creditizie". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 3) che "In deroga al comma 2, ai contratti di credito ai consumatori a tempo indeterminato stipulati prima della scadenza del termine di cui al medesimo comma 2 e ancora in essere a tale data si applicano le disposizioni indicate all'articolo 47, terzo comma, della direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 1 adottate dalla Banca d'Italia".

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P.M. chiede
giovedģ 16/10/2025
“Buongiorno, in data 29/09/2025 recandomi presso la concessionaria auto X, ho acquistato una vettura
La formula di acquisto prevedeva qs. modalità
Valore vettura 46000€
Permuta vettura di mia proprietà, valutata 30500€
Anticipo di 15000€ (non versato in quanto la cifra rientrava nel valore dell’usato)
Finanziamento di 31000€ contratto
Rimborso a mio favore di 15500€ (da valutazione usato – anticipo)
Il loro bonifico a mio favore per il saldo del mio usato, è stato bloccato perché ho recesso il finanziamento.
Avendo espresso nei 14gg la volontà di recedere il finanziamento (10/10/2025), la concessionaria, oltra al saldo della vettura, 15500€ (46000-30500) mi chiede un sovrapprezzo dovuto al fatto che finanziando mi avevano fatto uno sconto maggiore.
La fattura che mi è stata data al ritiro della vettura (9/10/2025) è di un importo di 46000, è riportata una voce sconto, ma non fa riferimento al fatto che avevo fatto un finanziamento
Per via telefonica mi avevano accennato che senza finanziamento l’avrei pagata di più, ma senza accennarmi la cifra. A riguardo non ho nessun scritto che testimoni la cosa, solo la comunicazione verbale.
Tutta la trattativa è avvenuta via telefonica, di documenti cartacei, ho la loro fattura, e il contratto di finanziamento. Nei documenti che ho firmato, non si fa riferimento che ho avuto uno sconto superiore per aver acceso un finanziamento.
Chiedo se è legittimo che paghi un sovrapprezzo per aver interrotto il finanziamento, o se posso attenermi al solo importo della fattura”
Consulenza legale i 23/10/2025
L’acquisto di un’auto tramite finanziamento porta alla conclusione di due distinti rapporti contrattuali, un contratto di vendita con la concessionaria e uno di finanziamento con la finanziaria.
Nel caso in cui il finanziamento sia "finalizzato", cioè concesso dal venditore o da una finanziaria convenzionata per l'acquisto di quella specifica auto, i due contratti sono considerati giuridicamente collegati (tanto da attivare la tutela di cui all’art. 125 quinquies del T.U. bancario).

Per quanto concerne il contratto di finanziamento, l’art. 125-ter del T.U. bancario riconosce al consumatore il diritto di recesso dal contratto di credito entro quattordici giorni; il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivo, dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'art. 125 bis del T.U. bancario, comma 1.

Nel caso in esame, si può affermare che sono stati conclusi due contratti: quello di vendita con la concessionaria e quello di finanziamento con la finanziaria (presumibilmente convenzionata); trattasi comunque di due contratti collegati.
Sulla scorta delle informazioni fornite, tuttavia, le condizioni economiche applicate al contratto di compravendita dell’autovettura non sembrano condizionate dalla sottoscrizione o meno di quello di finanziamento; di conseguenza, il recesso esercitato in relazione a quest’ultimo non dovrebbe incidere sul prezzo applicato all’autovettura.

Stando a quanto riferito, non si rinvengono, peraltro, indicazioni in senso contrario nella documentazione di acquisto dell’auto, trattandosi esclusivamente di una fattura con riportata una generica voce “sconto”, senza far riferimento alcuno ad un eventuale collegamento con la sottoscrizione di un contratto di finanziamento.
Neppure si riferisce di eventuali clausole in merito inserite all’interno del contratto di finanziamento.

Tanto premesso, si ritiene che la maggiorazione richiesta per l’acquisto dell’auto non sia legittima.

In ogni caso, non si può valutare l’esistenza di eventuali comunicazioni scritte, anche a mezzo mail, sms o WhatsApp, né di eventuali testimonianze in senso contrario (che comunque sconterebbero i limiti di ammissibilità di cui all’art. 2721 del c.c.).