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Articolo 14 bis Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 21/03/2025]

Autorizzazione allo stabilimento di succursali di banche di Stato terzo

Dispositivo dell'art. 14 bis Testo unico bancario

1. (1)Una banca di Stato terzo che intenda stabilire una succursale nel territorio della Repubblica presenta domanda di autorizzazione ai sensi del presente articolo.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 ter, comma 6, del decreto legislativo n. 58 del 1998, l'esercizio nel territorio della Repubblica di una o più delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1), 2) e 6), da parte di una banca di Stato terzo è soggetto all'obbligo di stabilire una succursale ai sensi del presente articolo.

3. In deroga al comma 2, le banche di Stato terzo possono esercitare le attività indicate al medesimo comma senza stabilimento di una succursale nei confronti di:

  1. a) banche;
  2. b) altre imprese appartenenti al gruppo cui appartengono le stesse banche di Stato terzo;
  3. c) clienti al dettaglio, clienti professionali o controparti qualificate, come rispettivamente definiti dall'articolo 1, comma 1, lettere m-duodecies) e m-undecies), e dall'articolo 6, comma 2- quater, lettera d), del decreto legislativo n. 58 del 1998, che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle stesse banche di Stato terzo.

4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 3, si applica l'articolo 16, comma 4.

5. Lo stabilimento in Italia di una succursale di banca di Stato terzo è autorizzato dalla Banca d'Italia quando ricorrano le seguenti condizioni:

  1. a) la banca dello Stato terzo è autorizzata nello Stato terzo in cui è stabilita a esercitare le attività per le quali ha chiesto di essere autorizzata ai sensi del presente articolo e le stesse attività sono ivi sottoposte a vigilanza;
  2. b) è presentato un programma contenente l'indicazione delle operazioni che si intendono effettuare, le attività da esercitare e la struttura dell'organizzazione e la gestione del rischio della succursale;
  3. c) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha ricevuto la notifica dell'istanza corredata dal programma di attività di cui alla lettera b);
  4. d) la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo ha attestato che la banca dello Stato terzo e il suo gruppo soddisfano i requisiti applicabili a norma del diritto dello Stato terzo in ordine alla solidità patrimoniale, all'adeguatezza delle strutture organizzative, amministrative e contabili;
  5. e) sono soddisfatti i requisiti di cui al titolo III, capo I-bis;
  6. f) ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza, non sussistono ostacoli allo scambio di informazioni tra la Banca d'Italia e la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo sulla banca dello Stato terzo e, se applicabile, sulle imprese madri intermedie o capogruppo;
  7. g) non vi sono fondati motivi per sospettare che la succursale sia utilizzata per commettere o facilitare il riciclaggio o il finanziamento del terrorismo.

6. L'autorizzazione è rilasciata sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e tenuto anche conto della condizione di reciprocità.

7. Le succursali di banche di Stato terzo autorizzate in Italia non possono operare al di fuori del territorio della Repubblica, eccetto per operazioni infragruppo di provvista concluse con succursali della stessa banca di Stato terzo stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea e per operazioni effettuate nei confronti di clienti che si rivolgano di propria iniziativa esclusiva alle medesime succursali.

8. Prima che la succursale inizi le proprie attività nel territorio della Repubblica, la Banca d'Italia si adopera per concludere accordi di cooperazione con la competente autorità di vigilanza nello Stato terzo. Il presente comma non si applica in caso di succursali non qualificate ai sensi dell'articolo 58 ter, comma 1.

9. La decadenza dall'autorizzazione è pronunciata dalla Banca d'Italia qualora:

  1. a) non si faccia uso dell'autorizzazione entro dodici mesi dal rilascio della stessa;
  2. b) l'autorizzazione sia oggetto di espressa rinuncia;
  3. c) la succursale abbia cessato le attività per un periodo superiore a sei mesi.

10. La revoca dell'autorizzazione è disposta dalla Banca d'Italia quando sussistono una o più delle seguenti condizioni:

  1. a) sono venute meno le condizioni in base alle quali l'autorizzazione è stata rilasciata;
  2. b) l'autorizzazione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare;
  3. c) la banca dello Stato terzo o il suo gruppo non soddisfa i requisiti prudenziali applicabili in base al diritto dello Stato terzo o vi sono motivi ragionevoli per sospettare che non soddisfi tali requisiti o che li violerà entro i dodici mesi successivi;
  4. d) la succursale non offre più la garanzia di poter soddisfare le obbligazioni nei confronti dei creditori e, in particolare, non garantisce più la sicurezza delle attività a essa affidate dai depositanti;
  5. e) vi sono fondati motivi per sospettare che sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo, o che sia aumentato il rischio che abbia luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo in relazione alla succursale, alla banca dello Stato terzo o al suo gruppo;
  6. f) sia commessa una delle violazioni richiamate all'articolo 144, comma 1, lettera a);
  7. g) nei casi di cui all'articolo 58 septies, comma 4, non sia presentata domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 14 entro il termine indicato dalla Banca d'Italia ovvero l'autorizzazione sia negata.

11. Pronunciata la decadenza o disposta la revoca ai sensi dei commi 9 e 10, nei confronti della succursale restano fermi i poteri delle autorità creditizie previsti dal presente decreto.

12. La revoca dell'autorizzazione è inoltre disposta nei casi di liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 95.

13. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

Note

(1) Articolo introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58- ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall'11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto". Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 2) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente decreto, dall'11 gennaio 2027 le banche di Stato terzo possono continuare a esercitare, senza stabilimento di succursali, le attività strettamente necessarie alla gestione dei contratti relativi alle attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numeri 1, 2 e 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, conclusi prima dell'11 luglio 2026, senza possibilità di novazione o di rinnovo. In ogni caso, i contratti a tempo indeterminato sono estinti o trasferiti ad altri intermediari autorizzati entro il 10 gennaio 2028. È fatta salva la possibilità di prosecuzione del rapporto su iniziativa esclusiva del cliente".

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