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Articolo 95 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 23/01/2026]

Succursali di banche di Stato terzo

Dispositivo dell'art. 95 Testo unico bancario

1. Alle succursali di banche di Stato terzo si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione e dall'articolo 58 sexies, nonché dall'articolo 77, comma 1-bis, in quanto compatibili(1).

Note

(1) Comma 1 e rubrica sono stati modificati dall'art. 1, comma 1, lettera rr) del D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208.

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