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Articolo 16 Testo unico bancario

(D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

[Aggiornato al 21/03/2025]

Libera prestazione di servizi

Dispositivo dell'art. 16 Testo unico bancario

1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni del MVU e nel rispetto delle procedure fissate dalla Banca d'Italia.

2. Le banche italiane possono operare in uno Stato terzo senza stabilirvi succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la Banca d'Italia sia stata informata dall'autorità competente dello Stato di appartenenza.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 bis, commi 2 e 3, e dall'articolo 29 ter del decreto legislativo n. 58 del 1998, le banche di Stato terzo possono operare in Italia senza stabilirvi succursali previa comunicazione alla Banca d'Italia e al ricorrere delle condizioni da essa stabilite. La Banca d'Italia può vietare l'avvio o la prosecuzione dell'operatività qualora tali condizioni non siano soddisfatte(1).

5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 3 e della prestazione all'estero di servizi da parte di banche italiane.

5-bis. La Banca d'Italia può emanare disposizioni attuative del presente articolo(1).

Note

(1) Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) la modifica dell'art. 16, comma 4 e l'introduzione del comma 5-bis all'art. 16. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 208, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, modificati dall'articolo 1, comma 1, lettere d), f) e g), del presente decreto e gli articoli 14-bis, 58- ter, 58-quater, 58-quinquies, commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7, 58-sexies e 58-septies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere e) e t), del presente decreto, si applicano a partire dall'11 gennaio 2027. Fino a tale data, continuano ad applicarsi gli articoli 14, 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nella versione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto".

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