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Diritto processuale civile -

L'art. 363 bis c.p.c. nel sistema della Cassazione civile

AUTORE:
ANNO ACCADEMICO: 2023
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi Roma Tre
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
L’art. 363 bis del c.p.c., introdotto dal D.lgs. n. 149/2022, recante l’attuazione della legge delega n. 206/2021, attribuisce per la prima volta al giudice di merito la facoltà di richiedere alla Corte di cassazione di risolvere anticipatamente una questione di diritto nel caso in cui essa sia necessaria per la decisione della causa, non sia stata già risolta dalla Corte di cassazione, presenti gravi difficoltà interpretative e sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
In particolare, quest’ultimo requisito si lega alla funzione di nomofilachia preventiva, ossia consente che l’interpretazione delle norme sostanziali e processuali sottese alla questione da dipanare si riveli utile ad assicurare l’uniforme ed univoca applicazione del diritto. Infatti, l’istituto in esame si inquadra nell’ambito della funzione nomofilattica, ossia - come chiaramente indicato dall’art. 65 del Regio Decreto 12/1941 - la funzione che consiste nel fornire indirizzi interpretativi “uniformi” per mantenere, nei limiti del possibile, l'unità dell’ordinamento giuridico, attraverso una sostanziale uniformazione della giurisprudenza. L’inquadramento sistematico del rinvio pregiudiziale e la individuazione della ratio che ne ha ispirato l’introduzione deve, però, prendere le mosse dalla illustrazione dei modelli processuali cui il legislatore si è evidentemente ispirato. Significative sono innanzitutto le similitudini dell’istituto disciplinato dall’art. 363 bis c.p.c. con l’istituto francese della cd. saisine pour avis, del quale mutua in larga parte i presupposti, ma dal quale si differenzia quanto alla rilevanza ed incidenza del principio di diritto.
Il rinvio pregiudiziale, inoltre, presenta analogie con gli istituti giuslavoristici dettati dall’art. 64 del D.lgs. n. 165/2001 (Testo unico sul pubblico impiego) e dall’art. 420 bis del c.p.c., quest’ultimo introdotto successivamente dalla legge n. 40/2006, che contemplano l’ipotesi che il giudice del primo grado risolva anticipatamente una questione inerente la validità e l’interpretazione dei contratti collettivi nazionali, con sentenza non definitiva, che (in deroga ai principi generali) risulta impugnabile direttamente in Cassazione. Benché nei casi da ultimo menzionati non sia accordato al giudice del merito il potere di rivolgersi direttamente alla Suprema Corte, tanto l’art. 64 che l’art. 420 bis c.p.c., presentano affinità, almeno sul piano funzionale, con l’istituto introdotto dall’art. 363 bis c.p.c. perché mirano a consentire che la questione di diritto sia affrontata anticipatamente dalla Suprema Corte, nell’ottica non solo di definire la controversia, ma di valorizzare la funzione nomofilattica del giudice di legittimità.
Una volta esaminati i modelli processuali di ispirazione, sarà l’esame dei lavori preparatori che hanno condotto la commissione Luiso a formulare le proposte poi recepite nella legge delega n. 206/2021 a consentire di comprendere le ragioni che hanno indotto il nostro legislatore ad optare per una soluzione che è caratterizzata da elementi di assoluta novità.
Sarà, inoltre, necessario interrogarsi sulla compatibilità dell’istituto pregiudiziale con il quadro costituzionale ed in particolare con l’art. 101 Cost., secondo cui il giudice nelle sue funzioni è soggetto esclusivamente alla legge. Infatti, non sorgono problemi rispetto al giudice a quo, vincolato dal principio di diritto espresso dalla Suprema Corte, che ha effettuato la rimessione ex art. 363 bis c.p.c. in virtù di una scelta consapevole e richiesto l’enunciazione del principio di diritto, ma per i giudici tenuti a rispettare il principio di diritto pur non avendone richiesto l’enunciazione.
Quindi, il dubbio potrebbe configurarsi innanzitutto nel caso in cui il giudice di appello dovesse essere chiamato a decidere il gravame proposto avverso la sentenza emanata dal giudice di primo grado in conformità al principio di diritto formulato dalla Corte di cassazione ai sensi dell’art. 363 bis c.p.c.
Come meglio si vedrà in seguito, il prospettato dubbio di costituzionalità non sussiste.
L’esaustivo esame della disciplina introdotta dall’art. 363 bis c.p.c. imporrà da ultimo un parallelo con alcuni istituti con aspetti simili che, tuttavia, sono estranei all’ambito di quelli funzionali alla realizzazione della nomofilachia.
A ben vedere, infatti, l’istituto del rinvio pregiudiziale presenta profili di affinità con altri istituti come la questione di legittimità costituzionale e il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per alcune caratteristiche, tra le quali essenzialmente, come meglio si dirà in seguito, l’incidentalità rispetto allo svolgimento di un procedimento contenzioso.

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