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Articolo 2 Responsabilitą professionale del personale sanitario

(L. 8 marzo 2017, n. 24)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Attribuzione della funzione di garante per il diritto alla salute al Difensore civico regionale o provinciale e istituzione dei Centri regionali per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente

Dispositivo dell'art. 2 Responsabilitą professionale del personale sanitario

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono affidare all'ufficio del Difensore civico la funzione di garante per il diritto alla salute e disciplinarne la struttura organizzativa e il supporto tecnico.

2. Il Difensore civico, nella sua funzione di garante per il diritto alla salute, può essere adito gratuitamente da ciascun soggetto destinatario di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato, per la segnalazione di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria.

3. Il Difensore civico acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, qualora abbia verificato la fondatezza della segnalazione, interviene a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale.

4. In ogni regione è istituito, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente, che raccoglie dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso e li trasmette annualmente, mediante procedura telematica unificata a livello nazionale, all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza nella sanità, di cui all'articolo 3.

5. All'articolo 1, comma 539, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «d-bis) predisposizione di una relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto. Detta relazione è pubblicata nel sito internet della struttura sanitaria».

Spiegazione dell'art. 2 Responsabilitą professionale del personale sanitario

Il difensore civico
L’art. 2 della Legge crea la figura del Garante del diritto alla salute, funzione che può essere attribuita al Difensore civico dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali ne disciplinano anche la struttura organizzativa ed il supporto tecnico.
L’attribuzione del ruolo di Garante per il diritto alla salute al Difensore civico non è immediatamente efficace, ma viene rimessa alla discrezionalità delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e necessita, quindi, di un apposito provvedimento normativo che disciplini tempi e modalità di questo conferimento.
Non essendo prevista alcuna dotazione economica per il Garante, questo dovrà operare con le risorse economiche che sono già a disposizione del Difensore civico e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica, salvo il caso in cui siano le stesse Regioni o le Province autonome ad attribuirgli nuovi fondi.
Il legislatore ha inteso far rivivere l’istituto del Difensore Civico, quale organo a difesa di cittadini che ritengono di essere vittime di disfunzioni o inefficienze nel contesto dei servizi sanitari, fungendo così da tramite con le istituzioni.
Il ruolo del Difensore civico è quello di rappresentare le associazioni dei pazienti e fornire loro un supporto tecnico, pertanto:
- Può essere adito gratuitamente dai destinatari di prestazioni sanitarie, direttamente o mediante un proprio delegato (ad esempio un familiare o un legale appositamente incaricato), per la segnalazione, anche anonima, di disfunzioni del sistema dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria (comma 2). Normalmente le segnalazioni vengono effettuate all’esito della prestazione sanitaria, ma ciò non esclude che possano essere presentate anche se l’erogazione del servizio è ancora in corso (specialmente in caso di cure continuative o comunque prolungate nel tempo);
- Acquisisce, anche digitalmente, gli atti relativi alla segnalazione pervenuta e, nel caso di fondatezza della segnalazione, agisce a tutela del diritto leso con i poteri e le modalità stabiliti dalla legislazione regionale (comma 3).
Come si può intuire, non si tratta di un organo particolarmente incisivo: non ha concreti poteri coercitivi, ma si limita a mediare nei rapporti tra P.A. e cittadini, al fine di stimolare il buon andamento e la correttezza dell’azione amministrativa. Il suo intervento è svolto in modo del tutto gratuito.
Il Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente
Al comma 4 si prevede che in ogni Regione sia istituito il “Centro per la gestione del rischio sanitario e la sicurezza del paziente”, con il compito di raccogliere dalle varie strutture sanitarie e sociosanitarie, sia pubbliche che private, i dati regionali sui rischi ed eventi avversi e sul contenzioso in materia di responsabilità medica. I dati raccolti vanno trasmessi annualmente all'Osservatorio nazionale delle buone pratiche sulla sicurezza in sanità, istituito e disciplinato dal successivo articolo 3.
La finalità dei Centri è, come suggerisce anche il nome, la gestione del “rischio sanitario” (riguardante la sanità nel suo complesso) e non del solo “rischio clinico” (che riguarda i pazienti). In ragione di ciò, i Centri regionali devono fornire alle aziende sanitarie indicazioni sulla gestione dei c.d. “eventi sentinella” (cioè eventi avversi di particolare gravità, potenzialmente evitabili, che possono comportare morte o grave danno al paziente e che determinano una perdita di fiducia dei cittadini nei confronti del servizio sanitario), diffondere le conoscenze provenienti dalla loro analisi, mettere a punto e diffondere le buone pratiche per la sicurezza in relazione alle questioni inerenti il rischio sanitario.
Relazione annuale
Al comma 5 è prevista una modifica al comma 539 della legge di stabilità 2016: quest’ultimo prevede che le Regioni dispongano che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario per lo svolgimento di una serie di compiti. A questi compiti la Legge ne aggiunge un ulteriore: quello di pubblicare sul sito web della struttura sanitaria una relazione annuale sugli eventi avversi verificatisi, sulle cause che hanno prodotto ogni evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto.

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