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Articolo 11 Responsabilitą professionale del personale sanitario

(L. 8 marzo 2017, n. 24)

[Aggiornato al 01/01/2023]

Estensione della garanzia assicurativa

Dispositivo dell'art. 11 Responsabilitą professionale del personale sanitario

1. La garanzia assicurativa deve prevedere una operatività temporale anche per gli eventi accaduti nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo, purché denunciati all'impresa di assicurazione durante la vigenza temporale della polizza. In caso di cessazione definitiva dell'attività professionale per qualsiasi causa deve essere previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L'ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta.

Spiegazione dell'art. 11 Responsabilitą professionale del personale sanitario

L’articolo 11 stabilisce alcuni requisiti che devono avere le polizze assicurative dei professionisti sanitari, definendone i limiti temporali. Le polizze devono garantire:
- un periodo di “retroattività” di 10 anni, che copra le richieste di risarcimento pervenute durante la vigenza della polizza ma che abbiano avuto origine prima della stipula della polizza stessa;
- un periodo di “ultrattività”, sempre di 10 anni, che copra il professionista in caso di cessazione definitiva dell’attività professionale, per tutti i fatti generatori di responsabilità verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza (ivi compreso il periodo di retroattività della copertura) ma denunciati nei 10 anni successivi.

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Consulenze legali
relative all'articolo 11 Responsabilitą professionale del personale sanitario

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F. P. chiede
giovedģ 23/11/2023
“Sono un medico che ha cessato l'attività, per garantirmi la copertura del periodo previsto dalla legge Gelli-Bianco come ultrattività devo continuare a pagare l'assicurazione?”
Consulenza legale i 04/12/2023
L’Intesa in Stato-Regioni dell’8 febbraio 2022 ha confermato il disegno del regolamento sui requisiti minimi di garanzia delle polizze assicurative, previsto dall’articolo 10 della 24/2017.

All’art. 5 dello schema di decreto si prevede che la garanzia assicurativa è prestata nella forma “claims made”, in sostanza, si assume che il sinistro venga “attivato” dalla richiesta di risarcimento che l’assicurato riceve, e pertanto le relative garanzie operano dal momento in cui tale richiesta è ricevuta. Tale garanzia opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel periodo di vigenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi in tale periodo e nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. In caso di sinistro in serie la garanzia assicurativa opera per il sinistro denunciato con la prima richiesta.

In caso di cessazione definitiva dell’attività lavorativa del professionista sanitario, compreso l’esercente attività libero professionale, è previsto un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla cessazione dell’attività e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di efficacia della polizza, incluso il periodo di retroattività della copertura. L’ultrattività è estesa agli eredi e non è assoggettabile alla clausola di disdetta. Questa copertura, per tutta la sua durata, prevede un massimale pari a quello dell’ultima annualità della cessata polizza di assicurazione.

Trattasi, tuttavia, di uno schema di regolamento e, in ogni caso, lo stesso prevede un termine di 24 mesi entro il quale le strutture sanitarie dovranno adeguare le misure organizzative e finanziarie. Anche le compagnie assicurative avranno 2 anni di tempo per adeguare i contratti di assicurazione ai requisiti minimi fissati dal decreto.

Attualmente, pertanto, per stabilire se sia o meno necessario continuare a pagare l’assicurazione, bisognerà fare riferimento alla propria polizza assicurativa.

Nella maggior parte dei casi, si tratta di polizze claims made, ossia che rendono indenne l’assicurato dalle richieste di risarcimento da questi ricevute per la prima volta durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate durante lo stesso periodo. Spesso non sono previste clausole di ultrattività.

Pertanto, alcune compagnie assicurative, offrono una speciale polizza postuma da sottoscrivere in caso di cessazione dell’attività, che tenga indenne l’assicurato per le richieste di risarcimento relative a fatti avvenuti durante il periodo di vigenza della polizza RC professionale, ma le cui richieste di risarcimento siano pervenute successivamente alla cessazione dell’attività.