Le leggi e i regolamenti [3] divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo che sia altrimenti disposto (1) (2).
[Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto] (3).
[Le norme corporative divengono obbligatorie nel giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo che in esse sia altrimenti disposto] (3).
Note
(1)
La pubblicazione avviene mediante l'inserzione del testo delle fonti normative statali nella «Gazzetta Ufficiale della Repubblica», a cura del Ministero di grazia e giustizia, entro trenta giorni dal momento in cui l'atto appare perfezionato. I documenti così pubblicati si ritengono conformi all'originale fino a quando non si provi il contrario.
Soltanto per le fonti normative statali è poi prevista la pubblicazione nella «Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica»: si ritiene, tuttavia, che questa ulteriore pubblicazione abbia soltanto il valore di ripubblicazione notiziale.
Soltanto per le fonti normative statali è poi prevista la pubblicazione nella «Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica»: si ritiene, tuttavia, che questa ulteriore pubblicazione abbia soltanto il valore di ripubblicazione notiziale.
(2)
Il periodo di tempo intercorrente tra la pubblicazione del precetto normativo e l'inizio della sua obbligatorietà viene detto vacatio legis. Trascorso tale periodo opera una presunzione di conoscenza da parte di tutti i destinatari della norma, per cui vale il principio ignorantia legis non excusat.
Non sono sottoposti alla vacatio legis e devono considerarsi obbligatori dal giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i regolamenti ministeriali. Inoltre, il periodo di vacatio legis solitamente non è rispettato per i c.d. decreti-catenaccio che entrano in vigore immediatamente.
Non sono sottoposti alla vacatio legis e devono considerarsi obbligatori dal giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale i regolamenti ministeriali. Inoltre, il periodo di vacatio legis solitamente non è rispettato per i c.d. decreti-catenaccio che entrano in vigore immediatamente.
(3)
Vedi 1 nota .