(massima n. 1)
La disposizione dell'art. 10 disp. prel. cod. civ., che subordina l'obbligatorietà dei regolamenti alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, trova applicazione unicamente per i regolamenti governativi, i quali hanno efficacia "erga omnes", e non invece per i regolamenti espressione della libera autorganizzazione degli ordini professionali (quale, nella specie, il regolamento sulla formazione permanente obbligatoria dei notai, cui rinvia il Codice deontologico approvato dal Consiglio nazionale del Notariato), risultando una forma di pubblicità generalizzata, con riguardo a questi ultimi, da un lato non imposta da alcuna norma di ordine primario, dall'altro eccessiva rispetto allo scopo della semplice comunicazione alla platea ristretta ed omogenea degli iscritti.