Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 111 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Dispositivo dell'art. 111 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando o un avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione dei medesimi articoli 84 e 85, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto o dell'accordo quadro(1).

2. Se la gara è stata indetta mediante un avviso di pre-informazione e se la stazione appaltante ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall’avviso di pre-informazione, l’avviso di aggiudicazione contiene un’indicazione specifica al riguardo.

3. Nel caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell’articolo 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale. In tal caso, esse inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

4. Le stazioni appaltanti inviano all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, conformemente a quanto previsto dall’articolo 84, un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall’aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

5. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 35 e 36, talune informazioni relative all’aggiudicazione dell’appalto o alla conclusione dell’accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l’applicazione della legge, sia contraria all’interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

Note

(1) Il comma 1 è stato modificato dall'art. 39, comma 1 del D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209.

Spiegazione dell'art. 111 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 111 disciplina gli obblighi di pubblicità successivi alla conclusione delle procedure di gara, con riferimento specifico alla pubblicazione degli avvisi di aggiudicazione. Si tratta di una fase essenziale per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa, la tracciabilità delle decisioni di aggiudicazione e la possibilità per gli operatori economici, nonché per la collettività, di accedere a informazioni chiare sugli esiti delle procedure. La norma si coordina con gli 84 e 85 del Codice, che regolano le modalità e gli strumenti di pubblicazione.

Il comma 1 stabilisce che, quando una stazione appaltante sottoscrive un contratto pubblico o un accordo quadro, conseguente a un bando o avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85, essa deve provvedere, entro 30 giorni dalla sottoscrizione, all’invio di un avviso conforme al modello di cui all’Allegato II.6, Parte I, lettera D. Questo avviso, relativo ai risultati della procedura, deve essere trasmesso secondo le medesime modalità di pubblicazione già seguite per il bando o l’avviso iniziale.

La ratio di questa previsione è duplice: da un lato, assicurare continuità informativa tra la fase di pubblicazione del bando e quella di chiusura della procedura; dall’altro, garantire che tutti i soggetti interessati possano verificare l’esito della gara in tempi certi e prestabiliti.

Nel caso in cui la procedura sia stata indetta mediante avviso di pre-informazione (strumento utilizzato per anticipare la pubblicazione del bando e velocizzare le scadenze, cfr. l’art. 81 del nuovo codice appalti), il comma 2 prevede un obbligo informativo specifico. Se la stazione appaltante decide di non procedere ad ulteriori aggiudicazioni durante il periodo coperto da quell’avviso di pre-informazione, ciò deve essere espressamente indicato nell’avviso di aggiudicazione. La finalità è quella di evitare aspettative ingiustificate da parte del mercato e fornire un quadro chiaro circa la programmazione degli affidamenti.

Per gli accordi quadro conclusi ai sensi dell’art. 59 del nuovo codice appalti, il comma 3 prevede un’esenzione dall’obbligo di inviare singoli avvisi per ogni appalto basato su tali accordi. In luogo di una pubblicazione specifica per ogni affidamento, è sufficiente inviare un avviso raggruppato su base trimestrale. Tale semplificazione amministrativa si giustifica con la natura degli accordi quadro, che prevedono una serie di affidamenti ripetuti e potenzialmente numerosi, per i quali una pubblicazione separata comporterebbe un aggravio burocratico senza reale valore aggiunto in termini di trasparenza. Anche in questo caso, il termine per l’invio dell’avviso raggruppato è di 30 giorni dalla fine del trimestre.

Il comma 4 disciplina un’ipotesi analoga a quella del comma 3, ma riferita ai sistemi dinamici di acquisizione. Per ogni appalto aggiudicato in tale ambito, la stazione appaltante è tenuta a inviare un avviso all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea entro 30 giorni. Tuttavia, anche in questo caso è prevista la possibilità di raggruppare le comunicazioni su base trimestrale, con l’invio entro 30 giorni dalla conclusione del trimestre.

Infine, il comma 5 introduce una clausola di riservatezza, consentendo alla stazione appaltante di omettere la pubblicazione di talune informazioni, qualora la loro diffusione possa:
  • ostacolare l’applicazione della legge;
  • risultare contraria all’interesse pubblico;
  • ledere i legittimi interessi commerciali di un operatore economico, pubblico o privato;
  • compromettere la concorrenza leale tra operatori.

Si tratta di una norma di equilibrio, che evita che l’applicazione del principio di trasparenza possa comportare la diffusione indiscriminata di dati sensibili o strategici.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

111 
La disposizione dell’art. 111 riproduce il testo dell’art. 50 della direttiva 2014/24/UE e riprende il testo già introdotto con il decreto legislativo n. 50 del 2016.

In base al comma 1, le stazioni appaltanti che hanno aggiudicato un contratto pubblico o concluso un accordo quadro inviano un avviso secondo le modalità di pubblicazione di cui all'art. 84, conforme all'allegato II.6, Parte I, lett. D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro.

Al comma 2 si prevede che se la gara è stata indetta mediante un avviso di pre-informazione e se la stazione appaltante ha deciso che non aggiudicherà ulteriori appalti nel periodo coperto dall’avviso di pre-informazione, l’avviso di aggiudicazione contiene un’indicazione specifica al riguardo.

Al comma 3 si prevede che in caso di accordi quadro conclusi ai sensi dell’art. 59, le stazioni appaltanti sono esentate dall’obbligo di inviare un avviso sui risultati della procedura di aggiudicazione di ciascun appalto basato su tale accordo e raggruppano gli avvisi sui risultati della procedura d’appalto per gli appalti fondati sull’accordo quadro su base trimestrale. In tale caso, inviano gli avvisi raggruppati entro trenta giorni dalla fine di ogni trimestre.

Al comma 4 si prevede che le stazioni appaltanti inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Esse possono tuttavia raggruppare gli avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.

Al comma 5 si prevede che, fermo restando quanto disposto dagli articoli 35 e 36, talune informazioni relative all'aggiudicazione dell'appalto o alla conclusione dell'accordo quadro possono non essere pubblicate qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di un particolare operatore economico, pubblico o privato, oppure possa arrecare pregiudizio alla concorrenza leale tra operatori economici.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 30 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!