(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)
105
L’art. 105 contiene una previsione di mero rinvio all’allegato II.8 per quanto riguarda i rapporti di prova, certificazioni di qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo di vita. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento emanato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.
La ratio di tale nuova disposizione è quella, comune ad altre disposizioni, di alleggerire il testo del codice rinviando agli allegati per alcune disposizioni di dettaglio.