Il
comma 1 attribuisce alle stazioni appaltanti la facoltà di inserire nei bandi, negli inviti o nei capitolati d’oneri
condizioni particolari di esecuzione, purché compatibili con il diritto europeo e con i principi cardine in materia di appalti pubblici. Tali condizioni possono assumere forme differenti, ma il
legislatore richiama espressamente le
esigenze sociali e ambientali, in coerenza con il crescente rilievo delle politiche di sostenibilità e responsabilità sociale delle imprese.
In questa prospettiva, il
contratto pubblico diventa anche
strumento di politica pubblica, in grado di promuovere comportamenti virtuosi e di orientare il mercato verso modelli produttivi più sostenibili. È tuttavia fondamentale che le condizioni siano indicate con chiarezza nei documenti di gara, affinché gli operatori economici possano conoscerle in anticipo e valutarne l’impatto sull’offerta.
Il
comma 2 prevede che, al momento della presentazione dell’offerta, gli operatori economici dichiarino di
accettare i requisiti particolari nell’ipotesi in cui risultino aggiudicatari. Si tratta di una clausola di garanzia che mira a
evitare contestazioni successive. Al tempo stesso, vincola sin dall’inizio l’operatore al rispetto di tali obblighi. L’accettazione preventiva costituisce dunque un impegno formale, che si aggiunge agli altri obblighi contrattuali e potrà essere fatto valere in fase di esecuzione.