Il
comma 1 stabilisce il principio fondamentale per la disciplina dei
contratti “sotto soglia” – cioè quelli il cui valore è inferiore ai limiti fissati dal diritto UE per cui sussiste l’obbligo di applicare le procedure aperte o ristrette. Pur escludendo l’obbligo di seguire le complesse procedure previste per i contratti sopra soglia, la norma impone comunque il rispetto dei
principi generali dell’evidenza pubblica, indicati nel
Libro I, Parti I e II del Codice, ovvero trasparenza,
concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, efficienza e risultato.
Il
legislatore conferma così l’importanza dei valori generali che regolano l’azione amministrativa, anche per affidamenti di valore contenuto.
Il
comma 2 introduce un’importante eccezione:
l’obbligo di applicare le procedure ordinarie, anche per contratti sotto soglia,
in presenza di un interesse transfrontaliero certo. Tale concetto, mutuato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia UE, riguarda gli appalti le cui caratteristiche - valore, natura, localizzazione, caratteristiche specifiche dell’impresa - rendono plausibile la partecipazione di operatori economici provenienti di altri Stati membri.
In questi casi, la stazione appaltante deve applicare regole più rigorose, per garantire la piena apertura del mercato e del rispetto della concorrenza a livello europeo. Il legislatore rimette alla
valutazione discrezionale dell’amministrazione l’individuazione dell’interesse transfrontaliero, purché tale valutazione sia
motivata e fondata su parametri oggettivi.
Il
comma 3 richiama il rispetto delle norme sul contenimento della spesa pubblica, in particolare quelle che impongono l’uso di strumenti di
acquisto centralizzati o aggregati, come le convenzioni Consip, il Mercato elettronico della P.A. (MePA) e gli accordi quadro. Tali strumenti sono finalizzati a razionalizzare la spesa pubblica, favorendo economie di scala e processi di standardizzazione.
Infine, il
comma 4 stabilisce il principio di applicazione residuale delle norme generali del Codice anche ai contratti sotto soglia, salvo diversa disposizione contenuta nella Parte dedicata a tali contratti (Parte II, Titolo II, Capo I). In questo modo, si assicura un’applicazione coerente dell’intero impianto normativo, pur garantendo flessibilità e semplificazione per gli affidamenti minori.