L’articolo 173 si occupa degli
appalti di servizi sociali e di altri servizi assimilati nei settori speciali. La disposizione richiama in modo espresso non soltanto alcune norme del Codice relative agli affidamenti di servizi sociali, ma anche il
Titolo VII del Codice del Terzo settore (D.Lgs. 117/2017),
L’unico comma dell’articolo effettua innanzitutto un rinvio espresso all’
art. 141 del nuovo codice appalti, comma 2, che già disciplina gli appalti di servizi sociali e di altri servizi particolari nell’ambito dei settori ordinari.
Il
legislatore precisa che, nei settori speciali, per l’aggiudicazione di tali servizi si applicano in particolare gli articoli
127 –
131.
Pertanto, l’articolo 173 chiarisce che, pur trattandosi di settori speciali, le peculiarità dei servizi sociali impongono l’applicazione delle medesime regole previste nei settori ordinari, con il necessario adattamento al contesto.
Infine, il comma ribadisce che resta fermo quanto previsto dal Titolo VII del Codice del Terzo settore, che disciplina il rapporto tra
pubblica amministrazione ed enti del Terzo settore, valorizzando strumenti di collaborazione diversi dal mero appalto (co-programmazione, co-progettazione, convenzioni).