L’articolo 165 disciplina la fase dell’
invito a presentare offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo nelle procedure diverse da quella aperta, ossia in quelle che richiedono una preselezione degli operatori economici. La norma precisa le modalità attraverso cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano agli operatori selezionati l’invito formale a proseguire nella procedura. L’accento è posto sulla simultaneità dell’invio, sulla forma scritta e sull’indicazione degli strumenti digitali per l’accesso alla documentazione di gara.
Il
comma 1 individua l’ambito applicativo della disposizione, riferendosi a diverse tipologie procedurali: procedure ristrette, dialoghi competitivi, partenariati per l’innovazione e procedure negoziate con previa pubblicazione di bando o avviso. In tutte queste ipotesi, la stazione appaltante o l’ente concedente è tenuto a
invitare per iscritto e simultaneamente i candidati che hanno superato la fase di preselezione.
La
simultaneità costituisce un requisito fondamentale per garantire l’assoluta parità di trattamento e per evitare qualsiasi vantaggio informativo a favore di uno degli operatori coinvolti. L’obbligo della forma scritta, inoltre, rafforza la tracciabilità della comunicazione.
Un ulteriore aspetto è rappresentato dal caso in cui l’indizione di gara sia avvenuta mediante
avviso periodico indicativo: in tale ipotesi, l’invito non è rivolto indistintamente, ma solo a coloro che abbiano già manifestato interesse, ai quali si richiede di
confermare tale interesse. La norma, dunque, rafforza la logica di gradualità e selettività propria delle procedure non aperte, assicurando che solo gli operatori realmente intenzionati proseguano nella competizione.
Il
comma 2 si concentra sul contenuto minimo dell’invito, imponendo che esso indichi l’
indirizzo digitale presso il quale sono disponibili i documenti di gara e le altre informazioni necessarie, secondo quanto previsto nell’Allegato II.9, Parte II.
L’obbligo di accessibilità digitale si inserisce nella più ampia disciplina di digitalizzazione delle procedure, garantendo agli operatori un accesso
diretto, gratuito e illimitato alla documentazione. Tuttavia, la norma contempla l’eccezione prevista dall’
art. 88 del nuovo codice appalti: qualora per specifiche ragioni i documenti non possano essere resi disponibili liberamente in formato digitale (ad esempio per ragioni di sicurezza o di riservatezza), l’invito deve comunque contenere un
collegamento ipertestuale che consenta di accedere ai documenti con modalità alternative.