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Articolo 165 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Inviti ai candidati

Dispositivo dell'art. 165 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nelle procedure ristrette, nei dialoghi competitivi, nei partenariati per l’innovazione, nelle procedure negoziate con indizione di gara, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano, simultaneamente, e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare. Con le stesse modalità, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti invitano, nel caso di indizione di gara tramite un avviso periodico indicativo, gli operatori economici che già hanno espresso interesse a confermarlo.

2. Gli inviti indicano l’indirizzo digitale al quale sono stati resi direttamente disponibili i documenti di gara e le informazioni indicate di cui all’allegato II.9, Parte II. Se tali documenti non sono disponibili in modo gratuito, illimitato e diretto, per i motivi di cui all’articolo 88 e non sono disponibili con altri mezzi, gli inviti sono corredati del collegamento ipertestuale ai documenti di gara.

Spiegazione dell'art. 165 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 165 disciplina la fase dell’invito a presentare offerta, a negoziare o a partecipare al dialogo competitivo nelle procedure diverse da quella aperta, ossia in quelle che richiedono una preselezione degli operatori economici. La norma precisa le modalità attraverso cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti comunicano agli operatori selezionati l’invito formale a proseguire nella procedura. L’accento è posto sulla simultaneità dell’invio, sulla forma scritta e sull’indicazione degli strumenti digitali per l’accesso alla documentazione di gara.

Il comma 1 individua l’ambito applicativo della disposizione, riferendosi a diverse tipologie procedurali: procedure ristrette, dialoghi competitivi, partenariati per l’innovazione e procedure negoziate con previa pubblicazione di bando o avviso. In tutte queste ipotesi, la stazione appaltante o l’ente concedente è tenuto a invitare per iscritto e simultaneamente i candidati che hanno superato la fase di preselezione.

La simultaneità costituisce un requisito fondamentale per garantire l’assoluta parità di trattamento e per evitare qualsiasi vantaggio informativo a favore di uno degli operatori coinvolti. L’obbligo della forma scritta, inoltre, rafforza la tracciabilità della comunicazione.

Un ulteriore aspetto è rappresentato dal caso in cui l’indizione di gara sia avvenuta mediante avviso periodico indicativo: in tale ipotesi, l’invito non è rivolto indistintamente, ma solo a coloro che abbiano già manifestato interesse, ai quali si richiede di confermare tale interesse. La norma, dunque, rafforza la logica di gradualità e selettività propria delle procedure non aperte, assicurando che solo gli operatori realmente intenzionati proseguano nella competizione.

Il comma 2 si concentra sul contenuto minimo dell’invito, imponendo che esso indichi l’indirizzo digitale presso il quale sono disponibili i documenti di gara e le altre informazioni necessarie, secondo quanto previsto nell’Allegato II.9, Parte II.
L’obbligo di accessibilità digitale si inserisce nella più ampia disciplina di digitalizzazione delle procedure, garantendo agli operatori un accesso diretto, gratuito e illimitato alla documentazione. Tuttavia, la norma contempla l’eccezione prevista dall’art. 88 del nuovo codice appalti: qualora per specifiche ragioni i documenti non possano essere resi disponibili liberamente in formato digitale (ad esempio per ragioni di sicurezza o di riservatezza), l’invito deve comunque contenere un collegamento ipertestuale che consenta di accedere ai documenti con modalità alternative.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

165 
Il presente articolo costituisce una riproduzione della disciplina unionale (articolo 74, Dir. 2014/25/UE), con riferimento:

- alle modalità di invito a presentare le offerte, a partecipare al dialogo e a negoziare, in relazione alle procedure ristrette, ai dialoghi competitivi, ai partenariati per l'innovazione e alle procedure negoziate con indizione di gara (comma 1);

- al contenuto degli inviti e le modalità di conoscenza dei documenti di gara (comma 2).

Rispetto al testo previgente è stato eliminato ogni riferimento (effettivamente non presente nell’art 74 della direttiva n. 25 del 2014) alle procedure negoziate senza previa indizione di gara, in maniera da evitare che, attraverso la disciplina degli inviti da comunicare agli offerenti, possa introdursi un obbligo di gara informale per la selezione della parte contraente, non discendente dal diritto unionale.

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