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Articolo 161 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Pubblicità e avviso periodico indicativo

Dispositivo dell'art. 161 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono rendere nota l’intenzione di programmare appalti pubblicando un avviso periodico indicativo possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno. Tali avvisi, che contengono le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezioni A e C, sono pubblicati dalla stazione appaltante o dall’ente concedente sul proprio sito istituzionale rendendoli accessibili tramite collegamento ipertestuale. Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 si applica l’articolo 84.

2. Quando una gara è indetta per mezzo di un avviso periodico indicativo per procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, l’avviso soddisfa tutte le seguenti condizioni:

  1. a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori o ai servizi che saranno oggetto dell’appalto da aggiudicare;
  2. b) indica che l’appalto è aggiudicato mediante una procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse;
  3. c) contiene, oltre alle informazioni di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezione A, le informazioni di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezione B;
  4. d) è stato inviato alla pubblicazione tra trentacinque giorni e dodici mesi prima della data di invio dell’invito a confermare interesse.

3. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul sito istituzionale quale pubblicazione supplementare a livello nazionale. Il periodo coperto dall’avviso può durare al massimo dodici mesi dalla data di trasmissione dell’avviso per la pubblicazione. Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’allegato II.6, l’avviso di cui all’articolo 127, comma 1, lettera b), può coprire un periodo di due anni.

Spiegazione dell'art. 161 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 161 disciplina l’avviso periodico indicativo, ossia lo strumento con cui le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono rendere pubblica la programmazione degli appalti futuri. Tale istituto ha una duplice funzione: da un lato, informativa e di trasparenza, poiché consente agli operatori economici di conoscere in anticipo le esigenze della pubblica amministrazione; dall’altro, procedurale, in quanto l’avviso può assumere valore di indizione di gara per le procedure ristrette o negoziate, a condizione che rispetti determinate prescrizioni.

Il comma 1 attribuisce alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la facoltà – non l’obbligo – di pubblicare un avviso periodico indicativo per rendere note le proprie intenzioni di programmazione in materia di appalti. La pubblicazione è raccomandata “possibilmente” entro il 31 dicembre di ogni anno, in modo da fornire agli operatori economici un quadro annuale delle opportunità.

L’avviso deve contenere le informazioni indicate nell’allegato II.6, Parte II, Sezioni A e C, ossia quelle relative alle caratteristiche generali degli appalti programmati. La pubblicazione avviene sul sito istituzionale della stazione appaltante, con accesso tramite collegamento ipertestuale, in linea con i principi di digitalizzazione e accessibilità immediata.

Infine, viene previsto un richiamo all’art. 84 del nuovo codice appalti per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie, segno che in tali casi la disciplina sugli obblighi di pubblicazione a livello europeo si cumula a quella nazionale.

Il comma 2 regola l’ipotesi in cui l’avviso periodico indicativo non sia soltanto uno strumento informativo, ma valga come atto di indizione della gara nelle procedure ristrette o negoziate precedute da indizione.

In questo caso, per assumere efficacia, l’avviso deve rispettare quattro condizioni cumulative:
  • (a) deve riferirsi in modo specifico alle forniture, ai lavori o ai servizi oggetto dell’appalto, così da evitare genericità;
  • (b) deve indicare chiaramente che l’aggiudicazione avverrà mediante procedura ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di un avviso e deve invitare gli operatori a manifestare interesse;
  • (c) deve contenere, oltre alle informazioni di cui all’allegato II.6, Parte II, Sezione A, anche quelle della Sezione B, cioè dati più dettagliati sugli appalti programmati;
  • (d) deve essere inviato alla pubblicazione in un intervallo temporale ben preciso: non prima di 35 giorni e non oltre 12 mesi rispetto alla data di invio degli inviti a confermare interesse.

Il comma 3 disciplina la durata di efficacia degli avvisi che fungono da indizione di gara. Essi possono coprire un periodo massimo di 12 mesi dalla data della loro trasmissione per la pubblicazione. Trascorso tale termine, l’avviso perde la propria efficacia e non può più essere utilizzato per bandire gare senza ulteriore pubblicazione.

Viene tuttavia prevista una deroga per gli appalti concernenti i servizi sociali e altri servizi specifici di cui all’allegato II.6: in tale ipotesi, l’avviso previsto dall’art. 127 del nuovo codice appalti, comma 1, lettera b), può avere durata biennale.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

161 
Il testo dell’articolo 127 del D.Lgs. 50 del 2016 in materia di pubblicità e avviso periodico indicativo è confermato, in quanto riproduttivo della disciplina unionale, ad eccezione dell’originario comma 1 non connotato da un effettivo valore aggiunto in termini normativi, in quanto recante un rinvio a disposizioni in materia di “pubblicazione a livello nazionale” e “disponibilità digitale dei documenti di gara”, già operanti in ragione sia della clausola di rinvio prevista dall’articolo 153 (quanto alla pubblicazione a livello nazionale), sia dell’autonoma disciplina dettata dalla presente parte (articolo 160) in materia di disponibilità digitale dei documenti di gara.

Il presente articolo, che fa riferimento, in più parti, all'allegato II.6, parte II, regola, alla stregua di quanto previsto dall’ordinamento unionale:

- il contenuto, il termine e le modalità di pubblicazione dell’avviso periodico indicativo (comma 1);

- le condizioni che l’avviso periodico indicativo deve rispettare quando utilizzato per l’indizione di procedure ristrette e di procedure negoziate precedute da indizione di gara (comma 2);

- le modalità di pubblicazione supplementare a livello nazionale degli avvisi periodici indicativi utilizzati per l’indizione di procedure ristrette e procedure negoziate precedute da indizione di gara, nonché la durata dell’avviso medesimo (comma 3).

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