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Articolo 160 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Comunicazione delle specifiche tecniche

Dispositivo dell'art. 160 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Su richiesta degli operatori economici interessati all’affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti mettono a disposizione le specifiche tecniche previste nei loro appalti di forniture, di lavori o di servizi, o le specifiche tecniche alle quali intendono riferirsi per gli appalti oggetto di avvisi periodici indicativi. Tali specifiche sono rese disponibili in forma digitale in maniera gratuita, illimitata e diretta.

2. Le specifiche tecniche sono trasmesse per via diversa da quella digitale qualora non sia possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via digitale a determinati documenti di gara oppure per tutelare la riservatezza delle informazioni che le stazioni appaltanti o gli enti concedenti trasmettono.

3. Quando le specifiche tecniche sono basate su documenti ai quali gli operatori economici interessati hanno accesso gratuito, illimitato e diretto, in forma digitale, si considera sufficiente l’indicazione del riferimento a tali documenti.

Spiegazione dell'art. 160 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 160 disciplina l’accesso alle specifiche tecniche relative agli appalti pubblici, ossia a quell’insieme di prescrizioni che definiscono le caratteristiche delle forniture, dei lavori o dei servizi da affidare. La norma si colloca nel solco dei principi di trasparenza e concorrenza, assicurando che gli operatori economici possano conoscere in anticipo le condizioni tecniche cui dovranno conformarsi per partecipare a una procedura di affidamento. L’accesso deve essere garantito prioritariamente in forma digitale, gratuita e diretta, salvo ipotesi eccezionali legate a impedimenti tecnici o a esigenze di riservatezza.
L’ultima disposizione introduce, infine, una semplificazione: qualora le specifiche siano già contenute in documenti liberamente accessibili online, la stazione appaltante può limitarsi a indicarne il riferimento.

Il comma 1 individua l’obbligo delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di mettere a disposizione, su richiesta degli operatori economici, le specifiche tecniche previste nei propri appalti di lavori, servizi o forniture. Si tratta di un passaggio cruciale per garantire la piena conoscibilità delle condizioni tecniche di gara e la possibilità per gli operatori di predisporre un’offerta adeguata. L’accesso deve avvenire in modalità digitale, gratuita, illimitata e diretta: ciò significa che gli operatori non devono sostenere costi, non devono fronteggiare limiti di tempo o di utilizzo, né essere soggetti a filtri o autorizzazioni ulteriori.

La norma introduce poi, al comma 2, una deroga al principio della digitalizzazione totale. Qualora non sia possibile garantire l’accesso digitale gratuito, illimitato e diretto, oppure laddove sussistano esigenze di riservatezza nella trasmissione di determinati documenti, le specifiche tecniche possono essere rese disponibili attraverso strumenti diversi da quelli digitali. Questa previsione, di natura eccezionale, appare necessaria per contemperare il principio di trasparenza con quello della sicurezza delle informazioni, soprattutto in presenza di dati sensibili o di contenuti che, se divulgati senza limiti, potrebbero compromettere interessi pubblici o la par condicio dei concorrenti.

Il legislatore, al comma 3, prevede una semplificazione procedimentale nel caso in cui le specifiche tecniche siano basate su documenti già disponibili gratuitamente e senza restrizioni in formato digitale. In tale situazione, la stazione appaltante o l’ente concedente può limitarsi a indicare il riferimento a tali documenti, senza doverli materialmente trasmettere. Questa soluzione risponde a criteri di efficienza e proporzionalità, evitando inutili duplicazioni documentali e consentendo agli operatori di accedere direttamente alla fonte.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

160 
Il testo dell’articolo 126 del D.Lgs. 50 del 2016 è confermato nei primi tre commi, in quanto riproduttivo della disciplina unionale, relativa alle modalità di messa a disposizione delle specifiche tecniche (comma 1), alle eccezioni (all’uopo da giustificare e comprovare) rispetto all’obbligo di trasmissione delle specifiche tecniche per via digitale (comma 2) e alla disponibilità dei documenti su cui sono basate le specifiche tecniche (comma 3).

È stato espunto dal testo ogni riferimento alle informazioni messe a disposizione degli Stati membri per il tramite della Cabina di regia, non risultando la relativa disciplina aderente alla materia regolata dal presente articolo in materia di comunicazioni delle specifiche tecniche.

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