L’articolo 160 disciplina l’accesso alle
specifiche tecniche relative agli appalti pubblici, ossia a quell’insieme di prescrizioni che definiscono le caratteristiche delle forniture, dei lavori o dei servizi da affidare. La norma si colloca nel solco dei principi di trasparenza e
concorrenza, assicurando che gli operatori economici possano conoscere in anticipo le condizioni tecniche cui dovranno conformarsi per partecipare a una procedura di affidamento. L’accesso deve essere garantito prioritariamente in forma digitale, gratuita e diretta, salvo ipotesi eccezionali legate a impedimenti tecnici o a esigenze di riservatezza.
L’ultima disposizione introduce, infine, una semplificazione: qualora le specifiche siano già contenute in documenti liberamente accessibili online, la stazione appaltante può limitarsi a indicarne il riferimento.
Il
comma 1 individua l’obbligo delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti di mettere a disposizione, su richiesta degli operatori economici, le
specifiche tecniche previste nei propri appalti di lavori, servizi o forniture. Si tratta di un passaggio cruciale per garantire la piena conoscibilità delle condizioni tecniche di gara e la possibilità per gli operatori di predisporre un’offerta adeguata. L’accesso deve avvenire in
modalità digitale, gratuita, illimitata e diretta: ciò significa che gli operatori non devono sostenere costi, non devono fronteggiare limiti di tempo o di utilizzo, né essere soggetti a filtri o autorizzazioni ulteriori.
La norma introduce poi, al
comma 2, una deroga al principio della digitalizzazione totale. Qualora non sia possibile garantire l’accesso digitale gratuito, illimitato e diretto, oppure laddove sussistano esigenze di riservatezza nella trasmissione di determinati documenti, le specifiche tecniche possono essere rese disponibili attraverso
strumenti diversi da quelli digitali. Questa previsione, di natura eccezionale, appare necessaria per contemperare il principio di trasparenza con quello della sicurezza delle informazioni, soprattutto in presenza di dati sensibili o di contenuti che, se divulgati senza limiti, potrebbero compromettere interessi pubblici o la par condicio dei concorrenti.
Il
legislatore, al
comma 3, prevede una semplificazione procedimentale nel caso in cui le specifiche tecniche siano basate su documenti già disponibili gratuitamente e senza restrizioni in formato digitale. In tale situazione, la stazione appaltante o l’ente concedente può limitarsi a indicare il riferimento a tali documenti, senza doverli materialmente trasmettere. Questa soluzione risponde a criteri di efficienza e proporzionalità, evitando inutili duplicazioni documentali e consentendo agli operatori di accedere direttamente alla fonte.