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Articolo 191 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Subentro

Dispositivo dell'art. 191 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.

2. Sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l’ente concedente.

3. Fatte salve le discipline di settore, nel caso di durata dell’affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell’ammortamento oppure di cessazione anticipata, per causa non attribuibile al concessionario, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall’ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell’indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

4. Restano salvi eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell’entrata in vigore del codice.

5. Il subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale resta disciplinato dall’articolo 23 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

Spiegazione dell'art. 191 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 191 disciplina la fase conclusiva del rapporto concessorio, regolando il subentro del nuovo gestore in caso di scadenza naturale dell’affidamento o di cessazione anticipata. Il legislatore si preoccupa di evitare interruzioni nell’erogazione delle prestazioni essenziali, regolando al contempo la sorte dei beni utilizzati nella gestione del servizio e le modalità di indennizzo in caso di ammortamenti non ancora recuperati.

Il comma 1 stabilisce che, al termine del periodo di affidamento o in caso di cessazione anticipata, i beni essenziali alla prosecuzione del servizio – reti, impianti e altre dotazioni patrimoniali – devono essere assegnati al nuovo gestore. La ratio è evidente: si tratta di beni non duplicabili senza oneri sproporzionati per la collettività e dunque devono seguire il destino del servizio stesso.

Oltre ai beni essenziali, il legislatore, al comma 2, include nei beni che devono essere ceduti anche i beni strumentali realizzati dal concessionario in esecuzione dei piani di investimento concordati con l’ente concedente. Questi beni, pur non essendo “non duplicabili” in senso stretto, sono comunque funzionali alla prosecuzione del servizio e rientrano nell’assetto patrimoniale che deve passare al subentrante.

Il comma 3 disciplina in maniera puntuale l’indennizzo per gli ammortamenti non recuperati. Quando la durata della concessione è inferiore al tempo necessario per l’ammortamento degli investimenti, o quando la concessione cessa anticipatamente per cause non imputabili al concessionario, il gestore uscente ha diritto a un ristoro economico.
L’indennizzo è posto a carico del gestore subentrante ed è commisurato al valore contabile residuo, rivalutato con i deflatori ISTAT e depurato dai contributi pubblici già percepiti.
Di rilievo è la previsione secondo cui i criteri di calcolo dell’indennizzo devono essere predeterminati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara per il successivo affidamento.

Il comma 4 fa salve le pattuizioni pregresse tra le parti stipulate prima dell’entrata in vigore del Codice. Si riconosce così il principio di irretroattività e di stabilità dei rapporti giuridici già in essere, preservando eventuali accordi particolari stipulati tra ente concedente e concessionario.

Il legislatore, al comma 5, introduce una disposizione di coordinamento con la normativa speciale: per i servizi di interesse economico generale prestati a livello locale (settore in cui rientrano servizi pubblici fondamentali come rifiuti e acqua), resta ferma la disciplina dettata dall’articolo 23 del Decreto Legislativo 201/2022.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

191 
La norma riempie un vuoto regolativo del codice del 2016 che non contemplava una specifica disciplina dei profili patrimoniali connessi al subentro di un concessionario ad un altro.

Il comma 1, stabilisce ora che, alla scadenza del periodo di affidamento e in conseguenza del nuovo affidamento, le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali essenziali per la prosecuzione del servizio, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, sono assegnati al nuovo gestore. Analogamente si procede in caso di cessazione anticipata.

Ai sensi del comma 2, sono altresì ceduti al nuovo gestore i beni strumentali realizzati in attuazione dei piani di investimento concordati con l’ente concedente.

Il comma 3 stabilisce che, salve le discipline di settore, nel caso di durata dell’affidamento inferiore rispetto al tempo di recupero dell’ammortamento oppure di cessazione anticipata, si prevede, a carico del gestore subentrante, un indennizzo pari al valore contabile non ancora ammortizzato, rivalutato attraverso pertinenti deflatori fissati dall’ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi. I criteri di determinazione dell’indennizzo sono indicati nel bando o nella lettera di invito relativi alla gara indetta per il successivo affidamento a seguito della scadenza o della cessazione anticipata della gestione.

Il comma 4, introduce una disciplina transitoria. In deroga ai commi 2 e 3, restano salvi, per un periodo la cui durata è rimessa al decisore politico, eventuali diversi accordi tra le parti stipulati prima dell’entrata in vigore del codice.

Il comma 5 rinvia, per la disciplina del subentro per le concessioni di servizi di interesse economico generale prestati a livello locale, all’articolo 23 del decreto legislativo attuativo dell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118.

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