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Articolo 188 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Subappalto

Dispositivo dell'art. 188 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all’articolo 119.

Spiegazione dell'art. 188 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 188 disciplina il tema del subappalto nelle concessioni, rinviando espressamente alla disciplina generale contenuta nell’art. 119 del nuovo codice appalti.

Il comma 1 chiarisce che il concessionario, qualora intenda ricorrere al subappalto, deve rispettare integralmente le regole fissate dall’articolo 119 in materia di appalti.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

188 
L’unico comma 1 stabilisce che il ricorso al subappalto da parte del concessionario è regolato dalle corrispondenti disposizioni in materia di appalto, di cui all’articolo 119.

Nel dare attuazione all’art. 42 della direttiva, si è scelta la strada più omogenea e rigorosa, oltre che di agevole applicazione da parte delle amministrazioni, di estendere la disciplina dettata per il subappalto generale, in tema di appalti pubblici. Ciò consente altresì l’immediata riferibilità a quanto espresso dalla stessa giurisprudenza europea sulla disciplina nazionale in materia di subappalto.

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