L’articolo 180 disciplina la materia delle
concessioni cosiddette “miste”, ossia quelle fattispecie contrattuali in cui coesistono
più prestazioni di natura diversa – lavori, servizi, forniture – la cui combinazione rende necessario stabilire quale sia la disciplina applicabile per l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto. La norma recepisce il principio secondo cui la qualificazione del
contratto dipende dall’
oggetto principale, inteso come la prestazione prevalente che caratterizza la concessione. In questo modo, si evita che la commistione di diverse tipologie negoziali possa essere utilizzata in modo distorsivo per sottrarre l’operazione alle regole di evidenza pubblica.
Il
comma 1 stabilisce la regola generale per le concessioni che hanno ad oggetto sia lavori sia servizi. In queste ipotesi, l’aggiudicazione deve avvenire in base alle
disposizioni che regolano la prestazione che costituisce l’oggetto principale della concessione. Ciò significa che se la componente prevalente è rappresentata dai lavori, si applicheranno le norme sulle concessioni di lavori; viceversa, se la componente caratterizzante riguarda i servizi, saranno determinanti le regole relative alle concessioni di servizi. Il criterio di prevalenza è funzionale a garantire una disciplina chiara ed evita che il carattere ibrido del contratto determini incertezze.
Il
comma 2 prende in esame una tipologia particolare di concessioni miste: quelle che includono
servizi sociali e altri servizi specifici menzionati nell’allegato IV della direttiva 2014/23/UE. In questo caso, l’oggetto principale della concessione è individuato sulla base del
valore stimato più elevato tra i servizi considerati. Si tratta di un criterio quantitativo, che privilegia la dimensione economica della prestazione rispetto ad altri possibili parametri.
Il
comma 3 disciplina i contratti che contengono al loro interno elementi propri della concessione ed elementi riconducibili all’appalto pubblico. In tali casi la norma stabilisce che la
disciplina da applicare è quella degli appalti e non quella delle concessioni. Tale scelta risponde alla necessità di garantire il massimo grado di
concorrenza e trasparenza, poiché la disciplina degli appalti è generalmente più stringente rispetto a quella delle concessioni.
Altra ipotesi, prevista dal
comma 4, è quella dei contratti misti in cui le
diverse prestazioni non sono oggettivamente separabili. In tali casi, il criterio dirimente per determinare la disciplina applicabile rimane quello dell’
oggetto principale.
Se, invece, il contratto presenta elementi sia di una concessione di servizi sia di un contratto di forniture, l’oggetto principale è individuato in base al
valore stimato più elevato tra i rispettivi servizi o forniture. Anche in questo caso emerge il richiamo al criterio quantitativo del valore economico, che consente di identificare la componente prevalente laddove la distinzione qualitativa non sia sufficiente.
Il
comma 5 disciplina, infine, i contratti misti che comprendono, oltre a concessioni di lavori e servizi, anche
elementi relativi a terreni,
fabbricati o altri beni immobili, ovvero a diritti su tali beni. Per queste ipotesi, la regola è che il contratto venga comunque aggiudicato secondo la disciplina prevista dalla Parte del Codice dedicata alle concessioni.