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Articolo 179 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 21/05/2025]

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Dispositivo dell'art. 179 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

2. Il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione.

3. Il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:

  1. a) il valore di eventuali clausole di opzione;
  2. b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell’ente concedente;
  3. c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall’ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;
  4. d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;
  5. e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;
  6. f) il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;
  7. g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

4. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere effettuata con l’intenzione di escludere tale concessione dall’ambito di applicazione del codice. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

5. Quando un’opera o un servizio proposti possono dar luogo all’aggiudicazione di una concessione per lotti distinti è computato il valore complessivo stimato dei lotti.

6. Quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 14 la presente Parte si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

Spiegazione dell'art. 179 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

L’articolo 179 disciplina i criteri di determinazione del valore stimato delle concessioni, elemento essenziale sia per individuare la corretta disciplina applicabile in relazione alle soglie comunitarie, sia per garantire trasparenza e parità di trattamento negli affidamenti.

Il comma 1 definisce il concetto di “valore della concessione”, individuandolo nel fatturato complessivo generato dal concessionario lungo l’intera durata del contratto, al netto dell’IVA. Tale fatturato è costituito dai corrispettivi dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, inclusi i proventi derivanti da forniture accessorie. L’impostazione pone l’accento sui ricavi complessivi generati dalla gestione, con l’obiettivo di misurare la reale dimensione economica dell’operazione.

Al comma 2 viene stabilito il momento in cui il valore della concessione deve essere stimato: al momento dell’invio del bando o, in assenza di bando, all’avvio della procedura di aggiudicazione. Si prevede, inoltre, un correttivo importante: se il valore effettivo della concessione, al momento dell’aggiudicazione, risulta superiore di oltre il 20% rispetto alla stima iniziale, prevale il valore effettivo.

Il comma 3 introduce l’obbligo per l’ente concedente di utilizzare un metodo oggettivo di calcolo, da specificare nei documenti di gara. La disposizione elenca una serie di elementi che, se rilevanti, devono essere considerati:
  • lettera a): valore delle opzioni contrattuali;
  • lettera b): introiti da tariffe e multe pagate dagli utenti, diverse da quelle riscosse per conto dell’amministrazione;
  • lettera c): pagamenti o benefici economici erogati dall’ente concedente o da altre amministrazioni, comprese compensazioni e sovvenzioni;
  • lettera d): vantaggi economici conferiti da soggetti terzi;
  • lettera e): ricavi da alienazione di beni facenti parte della concessione;
  • lettera f): valore delle forniture e dei servizi messi a disposizione dell’ente concedente;
  • lettera g): premi o compensi per candidati o offerenti.

Il comma 4 ribadisce il divieto di artifici nel calcolo: la scelta del metodo di determinazione non può avere l’intento di escludere la concessione dall’ambito di applicazione del Codice. Inoltre, viene vietato il frazionamento artificioso delle concessioni, salvo che vi siano ragioni oggettive a giustificarlo. Si tratta di una clausola anti-elusiva, coerente con i principi di concorrenza e trasparenza.

In presenza di opere o servizi che possano generare concessioni suddivise in più lotti distinti, ai sensi del comma 5, il valore di riferimento da considerare è quello complessivo stimato dei lotti. L’intento è quello di impedire che una suddivisione artificiosa in più contratti di minor valore possa aggirare le soglie comunitarie o alterare la disciplina applicabile.

Infine, il comma 6 precisa che, qualora il valore complessivo dei lotti raggiunga o superi la soglia di rilevanza europea prevista dall’art. 14 del nuovo codice appalti, le regole della Parte IV si applicano a ciascun lotto, anche se singolarmente considerato di valore inferiore.

Rel. C.d.S. al Codice dei Contratti

(Relazione del Consiglio di Stato al Codice dei Contratti del 7 dicembre 2022)

179 
L’articolo riprende l’art. 8 della direttiva europea.

Ai sensi del comma 1, il valore di una concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell’IVA, stimato dall’ente concedente, quale corrispettivo dei lavori e dei servizi oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali lavori e servizi.

Ai sensi del comma 2, il valore è stimato al momento dell’invio del bando di concessione o, nei casi in cui non sia previsto detto bando, al momento in cui l’ente concedente avvia la procedura di aggiudicazione della concessione. Se il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione è superiore al valore stimato di oltre il 20 per cento, si considera il valore della concessione al momento dell’aggiudicazione.

Ai sensi del comma 3, il valore stimato della concessione è calcolato secondo un metodo oggettivo specificato nei documenti di gara della concessione. Gli enti concedenti tengono conto, se del caso, anche dei seguenti elementi:

a) il valore di eventuali clausole di opzione e di eventuali proroghe della durata della concessione;

b) gli introiti derivanti dal pagamento, da parte degli utenti dei lavori e dei servizi, di tariffe e multe diverse da quelle riscosse per conto dell’ente concedente;

c) i pagamenti o qualsiasi vantaggio finanziario conferito al concessionario in qualsivoglia forma dall’ente concedente o da altre amministrazioni pubbliche, incluse le compensazioni per l’assolvimento di un obbligo di servizio pubblico e le sovvenzioni pubbliche di investimento;

d) il valore delle sovvenzioni o di qualsiasi altro vantaggio finanziario in qualsivoglia forma conferiti da terzi per l’esecuzione della concessione;

e) le entrate derivanti dalla vendita di elementi dell’attivo facenti parte della concessione;

f) il valore dell’insieme delle forniture e dei servizi messi a disposizione del concessionario dagli enti concedenti, purché siano necessari per l’esecuzione dei lavori o la prestazione dei servizi;

g) ogni premio o pagamento ai candidati o agli offerenti.

Ai sensi del comma 4, la scelta del metodo per il calcolo del valore stimato della concessione non può essere effettuata con l’intenzione di escludere tale concessione dall’ambito di applicazione del codice. Una concessione non può essere frazionata allo scopo di evitare che rientri nell’ambito di applicazione del codice, a meno che ragioni oggettive lo giustifichino.

Ai sensi del comma 5, quando un’opera o un servizio proposti possono dar luogo all’aggiudicazione di una concessione per lotti distinti è computato il valore complessivo stimato dei lotti.

Ai sensi del comma 6, quando il valore complessivo dei lotti è pari o superiore alla soglia di cui all’art. 14, la presente Parte si applica all’aggiudicazione di ciascun lotto.

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