L’articolo 200 disciplina i
contratti di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC – Energy Performance Contracting), strumenti riconducibili al partenariato pubblico-privato, finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica di immobili pubblici e infrastrutture pubbliche.
Questi contratti si basano sul principio che la remunerazione dell’operatore economico non deriva da un corrispettivo fisso, ma è commisurata al
livello di risparmio energetico effettivamente conseguito o ad altri parametri di prestazione energetica stabiliti in sede contrattuale.
L’unico comma stabilisce che, nei contratti EPC, i ricavi dell’operatore economico sono calcolati sulla base del livello di
miglioramento dell’efficienza energetica o di altri parametri di prestazione energetica fissati in sede contrattuale, a condizione che siano
quantificabili in rapporto ai consumi.
Questo implica un cambiamento rilevante rispetto alla logica tradizionale dei contratti di servizi: la remunerazione non è legata al mero svolgimento dell’attività, ma alla capacità dell’operatore di conseguire risultati concreti e misurabili. Si rafforza così il modello del
“pay per performance”, coerente con i principi di economicità e sostenibilità ambientale.
Il
legislatore precisa, inoltre, che la misura del miglioramento deve essere calcolata secondo le norme tecniche relative all'attestazione della prestazione energetica degli immobili e delle altre infrastrutture ad alto consumo energetico.
Un ulteriore elemento di rilievo è rappresentato dall’obbligo imposto all’operatore economico di rendere disponibili
i dati di prestazione energetica all’ente concedente, il quale deve poterli verificare e monitorare lungo l’intera durata contrattuale. La norma, per rendere effettivo tale controllo, prevede che la verifica possa avvenire anche attraverso l’utilizzo di
piattaforme informatiche dedicate alla raccolta, gestione e valutazione dei consumi energetici.