L’articolo 217 disciplina il regime delle
determinazioni del collegio quando il parere non è obbligatorio. Definisce se e quando tali determinazioni possono assumere valore di lodo contrattuale ai sensi dell’
art. 808 ter del c.p.c.. La norma, inoltre, stabilisce i limiti entro i quali tale valore può operare, chiarendo quali effetti producano le determinazioni anche quando non si traducano in lodi contrattuali e fissa i rimedi di impugnazione avverso le determinazioni che assumono tale carattere.
Il
comma 1 stabilisce che, nelle ipotesi in cui l’acquisizione del parere o della determinazione del collegio consultivo tecnico non sia obbligatoria, le decisioni del collegio possono assumere
natura di lodo contrattuale, purché le parti, dopo la nomina del Presidente del collegio e non oltre il momento dell’insediamento, non abbiano espressamente stabilito il contrario.
Il
legislatore, tuttavia, pone un
limite oggettivo: non è possibile attribuire valore di lodo contrattuale alle determinazioni quando il collegio sia chiamato a pronunciarsi sulla
risoluzione del contratto, sulla
sospensione coattiva dei lavori o sulle
modalità di prosecuzione degli stessi.
Il
comma 2 disciplina le conseguenze dell’eventuale esclusione della determinazione quale
lodo contrattuale. Qualora le parti, avvalendosi della facoltà prevista dal comma precedente, escludano che le determinazioni del collegio abbiano valore di lodo contrattuale, le stesse mantengono comunque efficacia vincolante sotto altro profilo: producono, infatti, gli effetti già indicati dal comma 3 dell’
art. 215 del nuovo codice appalti.
Il
comma 3 completa la disciplina occupandosi delle determinazioni che assumono natura di lodo contrattuale. In tali casi, le determinazioni sono soggette al regime di impugnazione previsto dall’
art. 808 ter del c.p.c., comma 2. Tale norma consente alle parti di impugnare il lodo nei soli casi di nullità, di violazione dei principi fondamentali del contraddittorio e della difesa, o di superamento dei limiti del mandato arbitrale.