L’articolo 217 disciplina il regime delle
determinazioni del collegio in assenza di un vincolo di obbligatorietà del parere, definendo se e quando esse possano assumere valore di lodo contrattuale ai sensi dell’
art. 808 ter del c.p.c.. La norma, inoltre, stabilisce i limiti entro i quali tale valore può operare, chiarendo quali effetti producano le determinazioni anche quando non si traducano in lodi contrattuali e fissando i rimedi di impugnazione avverso le determinazioni che assumono detta natura.
Il
comma 1 stabilisce che, nelle ipotesi in cui l’acquisizione del parere o della determinazione del collegio consultivo tecnico non sia prevista come obbligatoria, le decisioni di quest’ultimo possono assumere
natura di lodo contrattuale, ma soltanto se le parti, dopo la nomina del Presidente del collegio e non oltre il momento dell’insediamento, non abbiano espressamente stabilito il contrario.
Il
legislatore, tuttavia, prevede un
limite oggettivo: la possibilità di attribuire natura di lodo contrattuale alle determinazioni è esclusa nei casi in cui il collegio sia chiamato a pronunciarsi sulla
risoluzione del contratto, sulla
sospensione coattiva dei lavori o sulle
modalità di prosecuzione degli stessi.
Il
comma 2 disciplina le conseguenze dell’eventuale esclusione della determinazione quale
lodo contrattuale. Se le parti, avvalendosi della facoltà concessa dal comma precedente, stabiliscono che le determinazioni del collegio non possano avere valore di lodo contrattuale, le stesse mantengono comunque efficacia vincolante sotto un diverso profilo: producono, infatti, gli effetti già indicati dal comma 3 dell’
art. 215 del nuovo codice appalti.
Il
comma 3 completa la disciplina occupandosi delle determinazioni che assumono natura di lodo contrattuale. In tali casi, esse sono soggette al regime di impugnazione previsto dall’
art. 808 ter del c.p.c., comma 2, che consente alle parti di contestare il lodo nei soli casi di nullità, di violazione dei principi fondamentali del contraddittorio e della difesa, o di superamento dei limiti del mandato arbitrale.