Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 102 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

(D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Impegni dell'operatore economico

Dispositivo dell'art. 102 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni: a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) garantire l’applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all’oggetto dell’appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell’appaltatore e contro il lavoro irregolare; c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l’operatore economico indica nell’offerta le modalità con le quali intende adempiere quegli impegni. La stazione appaltante verifica l’attendibilità degli impegni assunti con qualsiasi adeguato mezzo, anche con le modalità di cui all’articolo 110, solo nei confronti dell’offerta dell’aggiudicatario.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 102 Nuovo Codice Appalti (D. Lgs. 36/2023)

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

P. M. chiede
giovedì 30/05/2024
“Quali sono le modalità con cui devo indicare il rispetto del comma 1 dell’art.102. Vorrei sapere quale documntazione devo allegare per il rispetto dell'art. 102, comma 1 del D.LGS 36/2023. Oltre alla dichiarazione di impegno al rispetto del comma 1 lettere a,b,c, devo allegare la documentazione comprovante tali impegni.”
Consulenza legale i 10/06/2024
In primo luogo, si nota che la norma in discorso (art.102 del nuovo Codice Appalti) è di recentissima introduzione, con la conseguenza che non si è ancora sviluppata una copiosa giurisprudenza a riguardo.
In ogni caso, il primo elemento da considerare sono le indicazioni della stazione appaltante contenute nel disciplinare di gara.
In particolare, tale documento prevede (art. 9), che al fine di comprovare, in sede di verifica, quanto richiesto dall’art. 102, comma 1, punto b) del Codice si ritiene dover fornire documentazione attestante la regolarità in materia di assunzione di disabili così come previsto dalla L. 68/99; certificazioni/relazioni aziendali/carte di valorizzazione in materia di pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa.
È lasciata, quindi, una certa libertà di forme a favore del concorrente, che del resto si rilette nella stesso grado di libertà di forme di cui dispone la P.A. al fine di effettuare le relative verifiche (T.A.R. Roma n. 11288/2024).
In sostanza, non esiste un vero e proprio elenco di documentazione da produrre, con la conseguenza che il concorrente può allegare alla propria offerta, oltre all’impegno, tutti i certificati che ritenga pertinenti (ovviamente sono preferibili le tipologie indicate dal disciplinare).
Al fine di redigere il presente parere, sono stati, inoltre, esaminati alcuni modelli di impegno elaborati da altre stazioni appaltanti, che prevedono la semplice allegazione di una relazione in carta libera.
In ogni caso, si può ricordare che per le aziende con oltre 50 dipendenti è prevista la redazione di un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, ai sensi del D.Lgs. n. 198/2006.
Lo stesso decreto legislativo, inoltre, contempla anche la cosiddetta “certificazione 125”, che attesta l’impiego di un’organizzazione di personale integralmente conforme ai parametri sociali di parità di genere.
Quest’ultima potrebbe essere quindi un documento idoneo ai fini del citato art. 102.