Le situazioni contemplate dal legislatore per l’emissione di questo voucher, in particolare, erano la positività al coronavirus, la quarantena fiduciaria, la partenza o l’arrivo del viaggio in una zona interessata dal contagio o comunque dove fosse impedito l’arrivo dall’estero e il rinvio correlato all’emergenza epidemiologica di procedure concorsuali o eventi di vario genere.
Il voucher rilasciato a tali soggetti doveva essere utilizzato, nello specifico, entro diciotto mesi.
Ma come può accedere al rimborso il consumatore che, entro tale termine, non ha potuto godere del voucher a causa dell’insolvenza dell’operatore emittente o dell'intervenuto fallimento di quest’ultimo?
Ora è finalmente possibile fornire una risposta concreta a tale domanda: in data 15 novembre 2021, infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto n. 160/2021 del Ministro del Turismo, recante “disposizioni applicative concernenti il Fondo per l’indennizzo dei consumatori titolari di voucher emessi ai sensi dell’art. 88 bis D.L. 17 marzo 2020, n. 18”, fondo cui è stato destinata, per l’anno 2021, la somma di 1 milione di euro.
È opportuno, dunque, elencare in modo schematico tali previsioni normative al fine di fornire al consumatore delle chiare istruzioni pratiche per ottenere il rimborso.
Ebbene, per accedere al rimborso il consumatore – a partire dal 30 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 alle ore 12.00 – potrà:
- accedere al sito del Ministero del Turismo digitando nel browser l’indirizzo www.ministeroturismo.gov.it;
- presentare domanda telematica di rimborso seguendo le istruzioni ivi presenti;
- indicare specificamente, nella domanda, l’atto con cui è stato dichiarato il fallimento o lo stato di insolvenzadell’impresa;
- allegare i voucher scaduti;
- allegare la domanda di rimborso precedentemente avanzata all’operatore turistico;
- allegare una autocertificazione relativa al mancato utilizzo o rimborso del voucher;
- autocertificare altresì di non essere in stato di liquidazione o fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;
- attendere fino a 120 giorni dal termine finale di presentazione della domanda.