In particolare, con la sentenza n. 539 del 14 gennaio 2016, la Corte ha affrontato un caso in cui una condomina aveva agito in giudizio nei confronti del Condominio, impugnando una delibera dell'assemblea in quanto la stessa si sarebbe pronunciata su questioni che non erano state inserite nell'ordine del giorno inviato al momento della convocazione.
I giudici dei primi due gradi di giudizio non accoglievano la domanda della condomina, sulla base della considerazione secondo cui l'ordine del giorno rappresenta una semplice comunicazione a scopo di chiarimento, con la conseguenza che non è necessario lo stesso indichi in modo preciso e dettagliato le questioni di cui si tratterà in assemblea, dal momento che, in ogni caso, i condomini hanno la possibilità di visionare ed esaminare il rendiconto relativo alle gestione ordinaria e straordinaria del Condominio.
La condomina, quindi, decideva di ricorrere alla Corte di Cassazione, sostenendo che l'amministratore di condominio avrebbe violato il diritto di informativa.
La Cassazione, tuttavia, non ha ritenuto di accogliere le argomentazioni svolte dalla condomina.
Nello specifico, la Corte osserva come ogni condomino abbia diritto di intervenire in assemblea e di avere la possibilità di conoscere gli argomenti in discussione.
Proprio a questo scopo, infatti, l'art. 66 delle disposizioni attuative del c.c. prevede che, ai fini della validità della convocazione dell'assemblea, l'avviso di convocazione debba non solo essere inviato a tutti i condomini ma anche ricevuto dagli stessi, con la conseguenza che il mancato invio dell'avviso di convocazione comporta l’invalidità della delibera.
In base all’art. 66 sopra citato, infatti, “l'avviso di convocazione, contenente specifica indicazione dell'ordine del giorno, deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza in prima convocazione, a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano, e deve contenere l'indicazione del luogo e dell'ora della riunione”.
Nell’ipotesi in cui manchi del tutto la convocazione, la delibera dell’assemblea di condominio sarà annullabile, come peraltro precisato dalla stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 4806 del 7 marzo 2005.
Nel caso in cui il condomino volesse far valere l’annullabilità della delibera assembleare per difetto di comunicazione, troverebbe, quindi, applicazione l’art. 1337 del c.c., in base al quale “contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti”.
Il condomino, quindi, dovrebbe procedere all’impugnazione della delibera assembleare nel termine perentorio di 30 giorni dalla data della deliberazione (o dalla data della comunicazione della delibera medesima, nell’ipotesi in cui il condomino fosse stato assente al momento della seduta).
Va osservato che l’art. 66 delle disposizioni attuative al c.c. non prevede, comunque, che l’avviso di convocazione indichi in modo specifico e dettagliato gli argomenti di cui si andrà a discutere in assemblea, con la conseguenza che deve ritenersi sufficiente un’indicazione piuttosto generica degli argomenti stessi.
Ebbene, nel caso in esame, la Corte di Cassazione non ritiene di dover considerare viziato l’avviso di convocazione, in quanto, “ai fini della validità della delibera adottata da un'assemblea condominiale, è sufficiente che nell'avviso di convocazione della medesima gli argomenti da trattare siano indicati nei termini essenziali per essere comprensibili” e, in sede di assemblea condominiale, erano stati esaminati esattamente “quegli argomenti di cui la ricorrente lamenta di non essere stata informata specificando che essi erano stati oggetto di discussione sotto la voce "approvazione consuntivo 1/1/2007 al 31/12/2007 e dei quali i singoli condomini potevano avere consapevolezza, prendendo visione del rendiconto”.