Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 252 del 9 gennaio 2016, ha fornito alcune interessanti precisazioni in merito a questa questione.
Nel caso esaminato dal Tribunale, due condomini avevano agito in giudizio nei confronti del condominio, il quale aveva loro notificato un decreto ingiuntivo, volto al recupero di alcune somme a titolo di oneri corrisposti dal condominio ai propri legali, per l’attività di recupero crediti svolta in passato nei loro confronti, attraverso degli altri decreti ingiuntivi, che non erano nemmeno stati oggetto di opposizione.
Ebbene, il Tribunale ritiene di dover aderire alle argomentazioni svolte dai condomini in questione, rilevando come “l’addebito di tale spesa esula dalle competenze dell’assemblea e viola i criteri legali di riparto delle spese”, previsti dall’art. 1123 codice civile.
Nel motivare la propria decisione, il Tribunale osserva come, sul punto, si sia già pronunciata anche la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza n. 11126 del 15 maggio 2006, ha precisato come, nell’ambito delle controversie condominiali “il giudice nel dirimere la contesa provvede anche definitivamente sulle spese del giudizio, sicché la parte soccombente non può essere tenuta a pagare alla parte vittoriosa, per le spese di giudizio, una somma maggiore a quella per cui ha riportato condanna”.
In altri termini, ciò significa che, se nei decreti ingiuntivi notificati ai condomini, il giudice aveva liquidato anche un importo a titolo di spese legali, il condominio non potrà successivamente pretendere il pagamento di una somma maggiore rispetto a quella riportata nel decreto ingiuntivo stesso.
Nel caso di specie, quindi, dal momento che i condomini avevano già pagato le spese liquidate dal giudice nei decreti ingiuntivi, gli stessi non potevano essere condannati a pagare, da soli, anche le somme ulteriori richieste dall’avvocato, in quanto tali spese sono di competenza di tutti i condomini e dovranno essere ripartite tra tutti gli stessi.
Di conseguenza, secondo il Tribunale, sarebbe radicalmente nulla la delibera dell’assemblea che ponga le spese a carico dei soli condomini a suo tempo inadempienti, con la conseguenza che tale nullità potrebbe essere dichiarata in qualsiasi momento e la relativa domanda di accertamento non sarebbe assoggettata a nessun termine di decadenza o di prescrizione.