Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha avuto come protagonista il titolare di un autolavaggio, che era stato condannato, sia in primo che in secondo grado, a restituire ad una compagnia assicurativa la somma che questa aveva dovuto versare ad un proprio assicurato, che aveva subito il furto della propria auto, mentre la stessa si trovava presso l’autolavaggio stesso.
Ritenendo la decisione ingiusta, il titolare dell’autolavaggio aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.
Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello non aveva dato corretta applicazione all’art. 2222 c.c. e all’art. 1766 c.c., dal momento che egli non avrebbe assunto “l’onere di deposito e conseguente custodia del veicolo in oggetto”.
Osservava il titolare dell’autolavaggio, in proposito, che, dalle prove raccolte in corso di causa, era emerso che “all'esito dell'operazione di lavaggio, il ricorrente aveva chiuso l'auto e riposto le chiavi nella cassetta apposita, così facendo tutto quanto era nelle sue possibilità per evitare il furto”.
Evidenziava il ricorrente, inoltre, che, ai sensi degli artt. 1766 e 1177 c.c., “l'obbligo di custodire il veicolo doveva intendersi limitato al tempo necessario per l'esecuzione del lavaggio, giacchè nessun accordo era stato raggiunto per il tempo successivo”.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter aderire alle considerazioni svolte dal titolare dell’autolavaggio, rigettando il relativo ricorso, in quanto infondato.
Precisava la Cassazione, infatti, che “il prestatore d'opera, se conviene con il committente di prendere in consegna il bene per l'esecuzione della prestazione principale su di esso, assume, ai sensi degli artt. 2222 e 1177 c.c., anche l'obbligo accessorio di custodirlo fino alla riconsegna, pure in caso di deposito a titolo gratuito o di cortesia”.
Secondo la Cassazione, peraltro, “la diligenza richiesta al prestatore d'opera, di adottare le cautele necessarie alla custodia fino al momento della riconsegna, nel caso di specie si risolveva nel riporre le chiavi dell'auto in luogo non accessibile ad estranei”, mentre, nel caso di specie, era stato accertato che le chiavi dell’auto erano state riposte “in una cassettiera posizionata all'esterno dell'ufficio”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal titolare dell’autolavaggio, confermando integralmente la sentenza impugnata.