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La taratura dell'autovelox è obbligatoria?

La taratura dell'autovelox è obbligatoria?
La taratura dell'apparecchiatura autovelox è necessaria e nel verbale deve esservi espressa indicazione dell'avvenuto adempimento tecnico perché il rilevamento possa presumersi affidabile.
Cosa succede se un autovelox non viene periodicamente tarato?

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 5227 del 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Il caso sottoposto all’esame della Cassazione ha visto come protagonista un conducente, che aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza con cui gli era stata comminata una sanzione amministrativa per la violazione dell’art. 142, comma 8, cod. strada (eccesso di velocità), rilevata mediante autovelox.

Secondo il conducente, in particolare, la sanzione non poteva considerarsi legittima, in quanto l’apparecchiatura autovelox in questione non era stata sottoposta all’obbligatoria procedura di taratura.

Il Giudice di Pace di Fabriano aveva accolto l’opposizione proposta ma la sentenza era stata riformata dal Tribunale di Ancona, il quale “riteneva che le apparecchiature elettroniche di rilevazione dei limiti di velocità non dovessero essere sottoposte alle procedure di taratura previste dalla I. 11.08.1991, n. 273”.

Ritenendo la decisione ingiusta, il conducente multato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione riteneva, in effetti, di dover aderire alle considerazioni svolte dal conducente, accogliendo il relativo ricorso, in quanto fondato.

Osservava la Cassazione, in proposito, che “né il codice della strada né il relativo regolamento di esecuzione, nè la I. 273/1991 prevedono che il verbale di accertamento dell'infrazione debba contenere, a pena di nullità, l'attestazione che la funzionalità del singolo apparecchio impiegato sia stata sottoposta a controllo preventivo e costante durante l'uso”.

Tuttavia, osservava la Cassazione, la Corte costituzionale, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 45, comma 6, cod. strada, ha rilevato che “l'assenza di verifiche periodiche di funzionamento e di taratura è suscettibile di pregiudicare l'affidabilità metrologica a prescindere dalle modalità di impiego delle apparecchiature destinate a rilevare la velocità”.

Secondo la Corte costituzionale, peraltro, “l'esonero da verifiche periodiche, o successive ad eventi di manutenzione”, appare “irragionevole”, dal momento che “i fenomeni di obsolescenza e deterioramento” dell’apparecchiatura possono pregiudicare non solo l'affidabilità delle stesse, “ma anche la fede pubblica che si ripone in un settore di significativa rilevanza sociale, quale quello della sicurezza stradale”.

Tornando al caso di specie, la Cassazione evidenziava che “la taratura dell'apparecchiatura risultava necessaria e che solo a condizione che vi sia espressa indicazione nel verbale dell'avvenuto adempimento il rilevamento può presumersi affidabile”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione accoglieva il ricorso proposto dal conducente multato, annullando la sentenza impugnata e rinviando la causa al giudice d’appello, affinchè lo stesso accertasse “se fossero state effettuate le verifiche periodiche di funzionalità e di taratura” dell’autovelox oggetto di contestazione.


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