Tuttavia, per coloro che sono riusciti a rientrare nella proroga - riconosciuta per il corrente anno - del “Superbonus 110%”, è di fondamentale importanza terminare i lavori entro il 31 dicembre 2023.
In particolare, la proroga in commento - riguardante gli interventi su edifici unifamiliari già completati (e certificati) nella misura del 30% al 30 settembre 2022 rispetto ai lavori complessivi - ha concesso di portare in detrazione le spese con il citato Superbonus 110% (invece che nella misura ridotta al 90%), fino al termine del corrente anno.
Il rispetto della scadenza fissata per il 31 dicembre 2023 per il completamento dei lavori, però, non dipende dai soli proprietari, ma anche dalla ditta edile che deve effettuare i lavori.
Potrebbe capitare, infatti, che – per qualsiasi motivo – i lavori abbiano subito dei ritardi tali da non rendere possibile il loro completamento entro il 31 dicembre prossimo, con conseguente perdita dell’agevolazione fiscale prevista dalla legge.
Quindi, come potrà tutelarsi il proprietario di casa?
La risposta è stata fornita dal Tribunale di Frosinone con la sentenza n. 1080 del 2 novembre 2023 citata in premessa.
Nel caso sottoposto all’esame del Tribunale, il proprietario dell’immobile ha fatto causa all’impresa edile per non aver terminato almeno il 30% dei lavori di ristrutturazione ad essa appaltati (art. 1665 c.c. e seguenti) entro il 30 settembre 2022 (anzi, l’impresa non aveva mai iniziato tali lavori), con conseguente perdita dell’agevolazione “Superbonus 110%”.
Il Tribunale, dopo aver dichiarato la risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’impresa (art. art. 1453 del c.c. c.c.), ha condannato quest’ultima: (i) alla restituzione delle somme percepite a titolo di acconto (non avendo essa mai iniziato i lavori), (ii) al risarcimento dei danni patiti dal proprietario conseguenti alla perdita dell’agevolazione 110%.
Con particolare riguardo all’ammontare del danno risarcito, il Tribunale, ritenendo che il proprietario avrebbe potuto accedere al “Superbonus 90%”, ha liquidato il danno nella misura del 10% dell’importo complessivo dei lavori appaltati.
Il Tribunale ha, quindi, parametrato la misura del risarcimento come differenza tra la totalità dei lavori appaltati (100%) e la ridotta agevolazione fiscale riconosciuta per legge (90%) a cui il proprietario avrebbe potuto accedere.
La decisione di riconoscere un risarcimento “ridotto” in favore del proprietario dell’immobile deriva dalla circostanza che quest’ultimo non avrebbe adeguatamente provato di non poter accedere al Superbonus 90% (che, si ricorda, sarebbe fruibile solo per edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale di soggetti con reddito inferiore a 15mila euro annui).
In ogni caso, la pronuncia in commento permette ragionevolmente di ritenere che:
- il risarcimento dei danni potrebbe essere chiesto dal proprietario ogniqualvolta, a causa di ritardi nei lavori imputabili all’impresa appaltante, si realizzi la perdita dell’agevolazione (anche per i lavori che non dovessero essere terminati entro il prossimo 31 dicembre 2023);
- qualora il proprietario riuscisse a provare adeguatamente l’impossibilità di accedere ad altra forma di agevolazione fiscale diversa dal “Superbonus 110%”, la misura del risarcimento potrebbe arrivare a coprire l’intero costo dei lavori appaltati.