Il riconoscimento della validità patrimoniale delle attività virtuali trova il suo fondamento nel Regolamento UE n. 2023/1114, universalmente noto come MiCA. Tale normativa ha rimosso ogni incertezza giuridica, inquadrando i token digitali come beni immateriali dotati di una precisa rilevanza economica e suscettibili di valutazione pecuniaria. La soggettività giuridica di questi asset non deriva dalla loro forma fisica, ma dal potere di controllo esclusivo esercitato attraverso le chiavi private.
Sotto il profilo del diritto delle successioni, il possesso di tali credenziali di accesso equivale alla detenzione di un titolo di proprietà. Di conseguenza, nel momento in cui si apre la successione, i diritti sulle cripto-attività si trasferiscono automaticamente ai successori legittimi o testamentari. Questo automatismo normativo equipara definitivamente un portafoglio Bitcoin a un deposito bancario o a un bene mobile.
L'integrazione delle valute virtuali nell'asse ereditario ha trovato una definitiva sistematizzazione con la riforma del Testo Unico sulle successioni e donazioni (Testo Unico sulle successioni e donazioni), introdotta dal D.Lgs. 139/2024. Il principio cardine stabilito dalla norma è la totale assimilazione dei token ai beni mobili, i quali concorrono integralmente alla formazione dell'attivo ereditario. La determinazione della base imponibile per l'imposta di successione avviene tenendo conto del valore di mercato espresso in euro al momento dell'apertura della successione.
Un aspetto cruciale riguarda il criterio della territorialità dell'imposizione. Per i soggetti che avevano la residenza fiscale in Italia al momento del decesso, il Fisco esercita la propria potestà tributaria su tutte le cripto-attività, indipendentemente dal fatto che siano custodite su dispositivi hardware privati o presso piattaforme di scambio (exchange) situate in giurisdizioni estere. Al contrario, per i non residenti, il prelievo fiscale si limita esclusivamente ai cespiti che possono essere giuridicamente localizzati nel territorio dello Stato.
La complessità tecnica legata alla gestione delle chiavi private e alla necessità di garantire una trasmissione ordinata dei valori ha spinto il legislatore a legittimare l'utilizzo del trust come mezzo di protezione patrimoniale. La recente riforma del 2024 ha introdotto un regime di neutralità fiscale per l'atto istitutivo del trust, spostando il momento dell'imposizione tributaria solo all'atto dell'effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari.
L'impiego di tale istituto permette di risolvere criticità operative di rilievo, assicurando la segregazione del patrimonio digitale rispetto a eventuali creditori, consentendo una programmazione temporale delle assegnazioni e, soprattutto, garantendo la continuità della custodia dei wallet.