Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Stato di adottabilitą: non deve essere revocato se il genitore non dimostra di avere un concreto interesse ad avere il figlio con sč

Famiglia - -
Stato di adottabilitą: non deve essere revocato se il genitore non dimostra di avere un concreto interesse ad avere il figlio con sč
Secondo la Cassazione, lo stato di adottabilità può essere revocato solo se il genitore dimostri la propria volontà di svolgere le funzioni genitoriali.
E’ del 9 giugno 2017 un’interessante sentenza della Corte di Cassazione in tema di adozione e di revoca dello stato di adottabilità.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello di Torino, aveva riformato la sentenza di primo grado, emanata dal Tribunale per i minorenni, con la quale era stato dichiarato lo stato di adottabilità di una minore, revocandolo.

L’adozione, in particolare, era stata disposta perché la madre della minore aveva problemi psichici e il padre non era in grado di provvedere alla cura e al mantenimento della figlia.

La Corte d’appello aveva osservato, infatti, che il padre della minore dichiarata adottabile si era rivolto, a distanza di poco tempo dalla nascita della figlia, ai servizi sociali, al fine di ottenere sostegno economico per il mantenimento di quest'ultima, ottenendo, in questo modo, che la stessa fosse inserita all’asilo nido.

Successivamente, il padre della bimba aveva chiesto di nuovo aiuto ai servizi sociali, in considerazione del peggioramento delle condizioni psichiche della madre della minore proponendo, poi, che la figlia fosse affidata ad una coppia di amici.

La Corte d’appello aveva, inoltre, rilevato che, nel tempo, anche se le difficoltà personali del padre della minore erano aumentate, il rapporto con la figlia era sempre proseguito con regolarità.

I giudici d’appello avevano, peraltro, riscontrato che i servizi sociali non avevano fornito alcun sostegno attivo al padre, il quale, comunque, non aveva mai smesso di occuparsi della piccola e di cercare di trovare una soluzione adeguata per la crescita della stessa.

Di conseguenza, secondo la Corte d’appello, il Tribunale di primo grado aveva errato nel dichiarare la bimba adottabile, dal momento che, così facendo, lo stesso non aveva tenuto conto “del costante e continuativo impegno del padre diretto a trovare soluzioni adeguate di crescita per la figlia”, con la quale aveva stabilito un “rapporto affettivo significativo”.

Secondo la Corte d’appello, in particolare, la bimba non avrebbe dovuto essere dichiarata adottabile, sebbene fosse necessario disporre che la stessa fosse temporaneamente affidata ad un’altra famiglia, giacchè il padre non poteva comunque occuparsi della figlia nella quotidianità.

Il tutore della minore, ritenendo che lo stato di adottabilità della minore non dovesse essere revocato, decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione.

Secondo il ricorrente, in particolare, la Corte d’appello, nel disporre la revoca, aveva violato gli artt. 1, 8 e 12 della legge n. 183 del 1984, non tenendo in considerazione il fatto che il padre della bimba non aveva mai dimostrato un concreto interesse ad averla con sé, richiedendo egli stesso che la figlia fosse affidata a terzi.

Evidenziava la Cassazione, in proposito, che è vero che lo Stato deve favorire e sostenere il legame tra genitori e figli ma ciò presuppone l’esistenza di una volontà concreta del genitore al legame stesso.

Ebbene, nel caso di specie, la Cassazione rilevava che il padre si era limitato a chiedere e ottenere che la figlia fosse affidata ad un’altra coppia, senza prospettare un termine finale ma chiedendo solo di poter conservare con la figlia stessa una relazione genitoriale.

Anche secondo la Cassazione, dunque, il padre non aveva prospettato di avere in progetto, anche nel futuro, di svolgere le funzioni genitoriali, che si sostanziano nella cura, nell’accudimento e anche nella coabitazione con il figlio, anche se magari con il sostegno di parenti o di altre persone.

Di conseguenza, la Corte d’appello, secondo la Cassazione, aveva errato nel revocare lo stato di adottabilità, disponendo solo l’affidamento temporaneo della minore.

Ciò considerato, la Cassazione annullava la sentenza impugnata, rinviando la causa alla Corte d’appello, affinchè la medesima decidesse nuovamente sulla questione, in base ai principi sopra enunciati.


Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.