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Anche se il nipote non č tale dal punto di vista biologico l'affidamento ai nonni deve essere preferito all'adozione

Famiglia - -
Anche se il nipote non č tale dal punto di vista biologico l'affidamento ai nonni deve essere preferito all'adozione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23979 del 2015, è intervenuta sull’argomento relativo allo stato di adottabilità dei minori.
In particolare, se i nonni del bimbo che si trovi in stato di abbandono da parte dei genitori si rendano disponibili ad occuparsi di lui, lo stesso può essere ugualmente dichiarato adottabile?

Nel caso esaminato dalla Corte di Cassazione, il Tribunale per i minorenni aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori in questione, ritenendo accertata la situazione di abbandono dei medesimi, che, gli artt. 8 e 15 della legge sull’adozione n. 184 del 1983, richiede ai fini della dichiarazione di adottabilità.

La sentenza veniva impugnata dai nonni paterni ma tale impugnazione veniva rigettata, con la conseguenza che gli stessi procedevano con il ricorso per Cassazione.

Giunti al terzo grado di giudizio, la Cassazione aveva accolto l’impugnazione, rimettendo la questione nuovamente alla Corte d’Appello, la quale, tuttavia, concludeva ancora una volta nel senso della sussistenza dei presupposto per l’adottabilità dei minori, in quanto, era stato accertato che uno dei due minori non era “nipote biologico” dei nonni stessi.

Il giudizio, a questo punto, tornava di nuovo all’esame della Cassazione, la quale ritiene di accogliere l’impugnazione proposta.

In particolare, la Corte osserva come debba ritenersi consolidato il principio per cui “la prioritaria esigenza per il figlio di vivere, nei limiti del possibile, con i genitori biologici e di essere allevato nella propria famiglia, alla stregua del legame naturale oggetto di tutela ai sensi dell’art. 1 della legge n. 184 del 1983, impone particolare rigore nella valutazione dello stato di adottabilità ai fini del perseguimento del suo superiore interesse”. Tale principio, infatti, è stato ribadito anche in ulteriori sentenze della Cassazione, tra le quali la n. 1393 del 2014, la n. 18563 del 2012 e la n. 28230 del 2013.

Proprio per questo motivo, continua la Corte, era stata annullata la prima sentenza resa dalla Corte d’Appello, la quale aveva dichiarato lo stato di adottabilità dei minori in questione, “omettendo di valutare l’idoneità dei nonni paterni a provvedere all’assistenza ed alla cura dei nipoti, in violazione del diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia, sancito dagli artt. 1, comma 1, l. n. 184 del 1983 e 315 bis, comma 2, codice civile”.

Ciononostante, tuttavia, come già ricordato, la Corte d’Appello, chiamata a pronunciarsi nuovamente sulla questione, a seguito del rinvio operato dalla Cassazione, aveva nuovamente confermato la sua decisione di dichiarare adottabili i minori, in quanto era stato accertato che uno dei due non era figlio del padre che l’aveva a suo tempo riconosciuto.
Pertanto, poiché i nonni non erano in realtà tali, secondo la Corte d’Appello gli stessi non sarebbero stati legittimati a prendersi cura del minore stesso (almeno di quello che non era figlio naturale).

Tuttavia, secondo la Cassazione, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto in adeguata considerazione le dimostrazioni di affetto e di amore manifestate dai “nonni” nei confronti anche di quel bambino (di cui gli stessi potevano dubitare fosse loro nipote), le quali “non possono che evidenziare (…) una forte carica di generosità e di affettività in capo ai medesimi, nonché un’apprezzabile capacità di relazionarsi con i minori”.

Tali circostanze, secondo la Corte, “lungi dal tradursi in un elemento negativo nella valutazione circa l’idoneità dei ricorrenti a prendersi cura del piccolo, è – per contro – un dato fattuale del quale la Corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto e porre nel giusto rilievo, ai fini di una prognosi positiva del giudizio relativo a detta idoneità”.

Dunque, a prescindere da quelli che sono i “legami di sangue”, la Corte ritiene che entrambi i minori debbano essere affidati ai nonni, i quali hanno dimostrato ampiamente la loro capacità e volontà di occuparsi anche di quello che non è un loro nipote, ma solo da un punto di vista strettamente biologico.


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