Brocardi.it - L'avvocato in un click! REDAZIONE

Stalking nei confronti dell'ex amante sposata

Famiglia - -
Stalking nei confronti dell'ex amante sposata
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 29826 del 10 luglio 2015, si è trovata ad esaminare un caso di “stalking”, di cui all’art. 612 bis bis codice penale, in danno di una donna sposata, con la quale il molestatore aveva intrattenuto una relazione extraconiugale.

A relazione terminata, infatti, l’uomo aveva cominciato a perseguitare e molestare la donna, inviandole messaggi offensivi e facendo allusioni alla loro precedente vita sessuale, insinuando, altresì, che l’ultimo figlio avuto dalla donna poteva non essere del marito, bensì, appunto, dell’amante.

Ritenute accertate tali condotte, l’uomo veniva condannato, in primo e secondo grado, per il reato di “atti persecutori”, di cui all’art. 612 bis codice penale, in danno della donna stessa e del rispettivo coniuge.

L’imputato, quindi, decideva di proporre ricorso per Cassazione, sostenendo che la sua responsabilità non poteva venire affermata “sulla base di comunicazioni anonime e di dichiarazioni provenienti da fonti non credibili”.

La Corte, tuttavia, non riteneva credibili le argomentazioni svolte dall’imputato, con la conseguenza che il ricorso dal medesimo presentato veniva rigettato.

In particolare, la Cassazione rilevava come fossero stati ineccepibili gli accertamenti effettuati in corso di causa e come il giudice di secondo grado avesse adeguatamente motivato la sua decisione, sulla base delle risultanze processuali.

Dagli atti di causa, infatti, doveva ritenersi assodato che le condotte commesse dall’uomo rientrassero nella definizione di “atti persecutori”, di cui all’art. 612 bis codice penale. Le stesse, nello specifico, erano consistite nella “reiterata redazione e dalla ripetuta diffusione di messaggi funzionali a umiliare i coniugi, a violare la loro riservatezza, a rappresentare la vita sessuale della donna come aperta a soggetti estranei, tanto da rendere incerta la discendenza di uno dei figli” ed erano state dettate “dal suo risentimento per la cessazione del rapporto con la donna”.

Ebbene, secondo la Cassazione, nella specie si poteva parlare, appunto, di “atti persecutori”, dal momento che “tali messaggi hanno cagionato danno alla riservatezza e all'intimità sessuale delle persone offese con ampiezza, durata e carica spregiativa tali da rendere i messaggi stessi idonei a creare nei medesimi crescenti stati di disagio, di imbarazzo, di mortificazione, sfociati in un perdurante e grave stato di ansia a fronte del concreto aggravamento e consolidamento della violazione della riservatezza e della manipolazione dell'identità umana,sociale, etica di tutti i componenti della famiglia”.

Non solo, risultava accertato, altresì, che, a seguito di tali comportamenti, i coniugi-persone offese, erano stati, addirittura, costretti a cambiare numero di telefono e ad “evitare persone e luoghi frequentati dall'imputato (la cui condotta ha quindi cagionato l'ulteriore evento dell'alterazione delle abitudini di vita delle vittime)

Peraltro, risultava assodata anche la riconducibilità dei messaggi offensivi e ingiuriosi alla persona dell’imputato, dal momento che nelle stesse si faceva riferimento a circostanze che solo questi poteva essere in grado di conoscere.

Di conseguenza, secondo la Cassazione, dovevano ritenersi sussistenti, nel caso di specie, tutti gli elementi che l’art. 612 bis richiede ai fini della condanna per il reato di “atti persecutori” o “stalking, dal momento che la norma è applicabile all’imputato che “con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.



Notizie Correlate

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.