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Anche la madre troppo ossessiva può essere condannata per stalking

Famiglia - -
Anche la madre troppo ossessiva può essere condannata per stalking
La Corte di Cassazione penale, con la sentenza n. 42566 del 22 ottobre 2015, è intervenuta ancora una volta sull’argomento dello “stalking”, dando alcune interessanti precisazioni in merito a quando una condotta possa o meno considerarsi “persecutoria” nell’ambito dei rapporti familiari.

In proposito, anche una madre “troppo protettiva” può rischiare di vedersi condannata per “atti persecutori” (o “stalking"), ai sensi dell’art. 612 bis bis del codice penale?

Proprio di questa questione si è occupata la Corte di Cassazione, la quale, con la sentenza sopra citata, ha fornito alcune interessanti precisazioni.

Nel caso all’esame della Corte, la Corte d’Appello aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva condannato una donna per aver commesso tale reato nei confronti della figlia, in aperta violazione, peraltro, del già adottato provvedimento del Tribunale per i minorenni, che le aveva vietato di prendere contatto con la figlia stessa.

In particolare, la donna risultava aver ripetutamente molestato la figlia minore, “con condotte reiterate, ingenerando in lei un fondato timore per l'incolumità propria e, comunque, costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita; condotte consistite, in particolare, nel contravvenire pressoché quotidianamente al divieto di prendere contatti con la figlia minore T.G., imposto dal Tribunale per i minorenni di Bologna con decreto in data 11.16.2005, telefonandole continuamente presso l'abitazione o comunque alle utenze del padre e dei nonni per parlarle, raggiungendola reiteratamente presso i luoghi dalla medesima frequentati (istituti scolastici, luoghi di svago, abitazione, eccetera) ed appostandosi nelle immediate vicinanze degli stessi (ovvero entrandovi all'interno o comunque suonando ripetutamente il campanello per cercare di entrare), pedinandola nei suoi spostamenti e, poi, cercando ogni volt di avvicinarla e e di prendere contatti con lei”.

La donna, ritenendo la sentenza di condanna ingiusta, proponeva ricorso per Cassazione ma, giunti al terzo grado di giudizio, la Corte non riteneva di dover aderire alle argomentazioni svolte dalla stessa, confermando la sentenza di condanna resa in grado d’appello.

Secondo la Cassazione, infatti, le conclusioni cui erano giunti i giudici dei precedenti gradi di giudizio, dovevano considerarsi pienamente condivisibili, dal momento che risultava “accertata un'ossessiva condotta dell'odierna ricorrente, caratterizzata da reiterate, pervicaci, intromissioni e turbamenti nel vissuto esistenziale della minore, in spregio peraltro dei divieti e delle prescrizioni del Tribunale per i minorenni. Parimenti accertato è il nesso causale tra tale ostinata condotta e l'evento, consistente, nel caso di specie, nello stato di ansia ed apprensione arrecato alla minore e nel cambiamento delle sue abitudini di vita”.

Inoltre, la Corte ritiene “ineccepibile” anche “l'individuazione del profilo soggettivo, che si pone in sintonia con indiscusso insegnamento di questa Corte di legittimità, secondo cui nel delitto di atti persecutori, l'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico, che consiste nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia e molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime alla produzione di uno degli eventi alternativamente previsti dalla norma incriminatrice, e che, avendo ad oggetto un reato abituale di evento, deve essere unitario, esprimendo un'intenzione criminosa che travalica i singoli atti che compongono la condotta tipica, anche se può realizzarsi in modo graduale, non essendo necessario che l'agente si rappresenti e voglia fin dal principio la realizzazione della serie degli episodi (Sez. 5, n. 18999 del 19/02/2014, Rv. 260411; Sez. 5, n. 20993 del 27/11/2012)”.

Alla luce di tutte queste considerazioni, dunque, la Corte di Cassazione ritiene di non poter in alcun modo criticare le decisioni assunte dai giudici del primo e del secondo grado di giudizio, i quali avevano del tutto correttamente proceduto all’emanazione di una sentenza di condanna nei confronti della donna, avendo accertato la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall’art. 612 bis c.p., ai fini della configurabilità del reato di “stalking”.

Conseguentemente, la Cassazione rigettava il ricorso e confermava la sentenza della Corte d’Appello che, nella specie, aveva condannato la donna alla pena di un anno e mezzo di reclusione.


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