In questo caso, ci si può chiedere, infatti, se il condomino che abbia deciso di non voler più utilizzare l'impianto centralizzato e di installare un impianto autonomo, sia tenuto lo stesso a pagare le spese di manutenzione e riparazione dell'impianto condominiale o se, invece, egli non sia più tenuto a pagare alcuna spesa.
Nel caso esaminato dal Tribunale di Taranto, il condomino in questione, dopo aver diverse volte richiesto all'amministratore di modificare i criteri di ripartizione della spesa relativa all’impianto centralizzato di riscaldamento, aveva citato in giudizio il Condominio, non ritenendo corretto continuare a pagare per un servizio di cui non approfittava più da tempo.
L'attore chiedeva, quindi, che il tribunale dichiarasse la nullità o annullasse la delibera dell’assemblea condominiale che aveva rigettato la proposta di modifica della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle spese ordinarie dell'impianto di riscaldamento centralizzato.
In proposito, il Tribunale, nella pronuncia in esame, ha osservato come, "in tema di proprietà condominiale vige la regola per cui sulle cose comuni ex art. 1117 del c.c. – come deve intendersi l’impianto centralizzato di riscaldamento dell’edificio – il condomino non può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle spese per la loro conservazione".
Il condomino, infatti, può liberamente distaccarsi dell'impianto condominiale di riscaldamento, a condizione che
- da un lato, egli continui a contribuire alla sua conservazione
- d'altro lato, il distacco non danneggi gli altri condomini che continuano ad essere allacciati all'impianto centralizzato (in particolare, ricorda il giudice come la Corte di Cassazione abbia considerato dannoso anche lo squilibrio termico derivato dal distacco).
Di conseguenza, il condomino che abbia deciso di staccarsi dall’impianto centralizzato, resterà comunque obbligato al "pagamento delle spese di conservazione dell'impianto e quindi, proprio perché animate dalla stessa finalità conservativa, sia di quelle relative ad opere di manutenzione ordinaria che straordinaria".
Queste spese, in ogni caso, sono solamente quelle "che siano strettamente connesse al distacco e che senza di questo non avrebbero avuto origine", con la conseguenza che, ovviamente, il condomino non sarà tenuto a pagare il costo del combustibile, dal momento che non gode più del servizio fornito dell'impianto centralizzato.
Inoltre, precisa il Tribunale come il distacco possa avere effetti solo per il futuro.
Il condomino che si sia staccato, quindi, non potrà chiedere la restituzione delle somme che siano già state deliberate dall'assemblea, potendo la rinuncia ad avvalersi dell'impianto centralizzato essere efficace "solo dall'anno successivo al momento della proposizione della domanda".
Proprio su questo punto, infatti, si è pronunciata anche la Corte di Cassazione, la quale ha chiarito come "il diritto a chiedere, a determinate condizioni, il distacco dell'impianto di riscaldamento centralizzato, non può che valere per il futuro e non comporta la possibilità di chiedere restituzioni o danni, non potendo la rinunzia del singolo comportare un maggior aggravio per gli altri" (Cass. civ. sent. 13 novembre 2014, n. 24209).
Sulla base di queste considerazioni, dunque, il Tribunale, dopo aver dichiarato legittimo il distacco da parte del condomino in questione, stabiliva l'esonero dello stesso dal pagamento delle spese di consumo del combustibile a partire dall'anno successivo al distacco, senza ammettere alcun tipo di restituzione in relazione a periodi precedenti e ribadendo anche l'obbligo del condomino stesso di continuare a versare, in favore del condominio, le spese di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell'impianto centralizzato.