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L'assemblea di condominio può imporre ai condomini di staccarsi dall'impianto idrico centralizzato?

L'assemblea di condominio può imporre ai condomini di staccarsi dall'impianto idrico centralizzato?
L'assemblea di condominio non può deliberare la soppressione dell’impianto centralizzato dell’acqua per dar luogo all’attivazione, da parte dei singoli condomini, di propri contatori autonomi.
L'assemblea di condominio può imporre ai condomini di staccarsi dall’impianto idrico centralizzato e di attivare dei contatori autonomi?

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1912 del 17 gennaio 2018, si è occupata proprio di questa questione, fornendo alcune interessanti precisazioni sul punto.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, l’assemblea di un condominio aveva deliberato di richiedere ad una condomina di “provvedere all'installazione di una linea privata con contatore privato per la fornitura del servizio idrico esattamente come eseguito da tutte le restanti unità immobiliari”.

L’assemblea, inoltre, aveva precisato che la linea in questione avrebbe dovuto essere considerata di proprietà privata della condomina, con la conseguenza che la stessa avrebbe dovuto occuparsi personalmente di ogni necessaria manutenzione.

La condomina, ritenendo la delibera illegittima, aveva impugnato la medesima e la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ne aveva dichiarato l’invalidità.

Secondo la Corte d'appello, in particolare, l'assemblea di condominio non avrebbe potuto deliberare la soppressione dell’impianto centralizzato dell’acqua per dar luogo all’attivazione, da parte dei singoli condomini, di propri contatori autonomi, in quanto tale decisione avrebbe determinato una “definitiva alterazione della cosa comune”, che l'art. 1120, ultimo comma, c.c. non ammette.

Ritenendo la decisione ingiusta, il condominio aveva deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, nella speranza di ottenere l’annullamento della sentenza sfavorevole.

La Corte di Cassazione, tuttavia, riteneva di dover aderire alle considerazioni svolte dalla Corte d’appello, rigettando il ricorso proposto dal condominio, in quanto infondato.

Secondo la cassazione, infatti, la Corte d’appello aveva, del tutto correttamente, evidenziato che l’impianto centralizzato dell’acqua potabile costituisce un “accessorio di proprietà comune”, per cui tutti i condomini sono tenuti a pagarne le spese di manutenzione e conservazione, “salvo che il contrario risulti dal regolamento condominiale, ipotesi quest'ultima che non ricorre nella caso in esame”.

Evidenziava la Cassazione, in proposito, che, anche nei casi in cui sia ammissibile il distacco dei singoli condomini dall’impianto centralizzato (vale a dire, laddove tale distacco “non comporti squilibrio nel suo funzionamento, nè maggiori consumi”), “alla legittimità del distacco consegue al più il solo esonero dei condomini dal pagamento delle spese per il consumo ordinario, non certo i costi di manutenzione”.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal condominio, confermando integralmente la sentenza impugnata.


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