In particolare, se un condomino decide di realizzare una serra nel suo giardino privato, deve rispettare le norme dettate dal codice civile in tema di distanze?
Nel caso di specie, una condomina aveva impugnato, dinanzi la Cassazione, la sentenza con cui la Corte d’appello di Milano aveva rigettato la sua domanda, volta ad ottenere la condanna di altri tre condomini a rimuovere una serra, che era stata da questi realizzata nel loro giardino privato.
La Corte d’appello, in particolare, era giunta alla conclusione di non poter accogliere la domanda della condomina in quanto la serra realizzata appariva “funzionale ad accrescere la vivibilità dell'appartamento e ad assicurare la fruibilità per qualsiasi occasione anche di svago e di tempo libero”, con la conseguenza che non trovava applicazione l’art. 907 c.c., in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute.
Allo stesso modo, secondo la Corte, non trovava applicazione, nel caso di specie, nemmeno l’art. 1102 c.c., in quanto la serra era stata realizzata nel giardino di proprietà esclusiva dei condomini, in aderenza alla facciata del condominio e non precludeva il pari uso del bene comune da parte degli altri condomini.
La Corte di Cassazione riteneva di dover aderire alle considerazioni svolte dai giudici del precedente grado di giudizio, rigettando il ricorso proposto dalla condomina.
Osservava la Cassazione, infatti, che la disciplina dettata dall’art. 907 c.c. in tema di distanze delle costruzioni dalle vedute “non trova applicazione in ambito condominiale”.
Secondo la Cassazione, in particolare, “nell'applicare in materia di condominio le norme sulle distanze legali (nella specie con riferimento al diritto di veduta)”, spetta al giudice “tener conto in concreto della struttura dell'edificio, delle caratteristiche dello stato dei luoghi e del particolare contenuto dei diritti e delle facoltà spettanti ai singoli condomini, verificando, nel singolo caso (…), la compatibilità dei rispettivi diritti dei condomini”.
In ogni caso, secondo la Cassazione, “la realizzazione da parte di un condomino di una modifica nella sua proprietà esclusiva (nella specie, realizzazione di una serra) in aderenza alla facciata dell'edificio (…), ai fini dell'utilizzo delle parti comuni, rimane sottoposta, ai sensi dell'art. 1102 c.c., al divieto di alterare la destinazione della cosa comune, nonchè a quello di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”.
Pertanto, secondo la Corte, se il giudice accerta il rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c., l’opera realizzata dal condomino deve ritenersi legittima “anche senza il rispetto delle norme dettate per regolare i rapporti tra proprietà contigue, sempre che venga rispettata la struttura dell'edificio condominiale”.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dalla condomina e confermava integralmente la sentenza resa dalla Corte d’appello.