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Separazione tra coniugi e assegnazione della casa coniugale: chi deve pagare le spese condominiali?

Famiglia - -
Separazione tra coniugi e assegnazione della casa coniugale: chi deve pagare le spese condominiali?
Secondo la Cassazione, se la casa coniugale viene assegnata al coniuge che non ne è proprietario, questi deve comunque pagare le spese condominiali di ordinaria amministrazione.
Se due persone si separano e l’appartamento in cui vivevano, di proprietà di un coniuge, viene assegnato all’altro coniuge, chi dei due deve pagare le spese condominiali?

Dovrà pagarle il coniuge proprietario dell’appartamento o quello che vi abita effettivamente?

La questione è stata affrontata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9920 del 19 aprile 2017.

Nel caso esaminato dalla Cassazione, una coppia si era separata e il Giudice aveva assegnato la casa (un appartamento all’interno di un condominio), di proprietà della moglie, al marito, il quale, quindi, aveva continuato a vivere nella casa stessa anche dopo la separazione.

Successivamente, tuttavia, il condominio di cui faceva parte l’appartamento di proprietà della molgie, aveva agito in giudizio nei confronti del marito, al fine di ottenere la condanna dello stesso al pagamento di una determinata somma, a titolo di spese condominiali.

Il marito si era opposto alla richiesta, osservando che la casa, anche se era abitata da lui, era di proprietà della moglie dalla quale si era separato e che, quindi, doveva essere lei a pagare le spese condominiali.

Il Giudice di Pace aveva ritenuto, in effetti, di dover dar ragione solo parzialmente al marito, condannando lo stesso al pagamento delle sole spese condominiali di ordinaria amministrazione e ponendo quelle di straordinaria amministrazione a carico della moglie, proprietaria dell’appartamento.

Il Tribunale, che si era pronunciato in grado di appello, aveva confermato la sentenza del Giudice di Pace, con la conseguenza che il marito, ritenendo di non dover pagare nemmeno le spese di ordinaria manutenzione, aveva deciso di proporre ricorso per Cassazione.

La Corte di Cassazione, tuttavia, non riteneva di poter accogliere il ricorso proposto dal marito, dichiarandolo infondato.

Osservava la Cassazione, infatti, che se un soggetto ha diritto di abitare in un determinato immobile, questi ha anche l’obbligo di pagare le spese relative all’amministrazione e alla manutenzione ordinaria del condominio di cui l’appartamento faccia parte (artt. 1026, 1004 e 1005 cod. civ.).

Nel caso di specie, dunque, il Giudice di Pace e il Tribunale avevano del tutto correttamente condannato il marito al pagamento delle spese condominiali relative all’ordinaria amministrazione dell’immobile, ponendo a carico della moglie, proprietaria dell’appartamento in questione, solamente le spese relative all’amministrazione straordinaria.

Ciò considerato, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso proposto dal ricorrente, confermando integralmente la sentenza di secondo grado e condannando il marito anche al pagamento delle spese processuali.


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